COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA ITRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MASTROIANNI MATTIA E AMMENDA DI € 600 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. M. 179 DEL 19.3.2013 (Gara: NUOVA ITRI – VIS SEZZE SETINA del 17.3.2013 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 189/LND del 4/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA ITRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MASTROIANNI MATTIA E AMMENDA DI € 600 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. M. 179 DEL 19.3.2013 (Gara: NUOVA ITRI – VIS SEZZE SETINA del 17.3.2013 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la Società NUOVA ITRI ha inoltrato reclamo ed ha ribadito le istanze ivi contenute in sede di audizione. In sostanza, la reclamante contesta la decisione di prima istanza in merito all’ammenda comminatale deducendo che i propri sostenitori non avrebbero offeso la terna arbitrale né tentato di scavalcare la recinzione, limitandosi ad esultare per le reti realizzate dalla propria squadra; in merito all’addebito di stampo razzista, la stessa Società nega nel modo più assoluto che la rifoseria locale abbia rivolto espressioni denigratorie nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Relativamente al calciatore MASTROIANNI la ricorrente assume che lo stesso, espulso per doppia ammonizione, avrebbe lasciato il terreno di giuoco, senza alcuna espressione offensiva nei confronti della terna arbitrale. La lettura degli atti ufficiali, offre un contesto totalmente diverso da quanto sostenuto dalla Società NUOVA ITRI. Infatti si legge che sostenitori locali, oltre ad aver offeso la terna arbitrale, rivolgevano frasi di stampo razziale verso un calciatore di colore della squadra avversaria, peraltro cessate dopo l’intervento dei dirigenti. Il calciatore MASTROIANNI, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, nel lasciare il terreno di gioco ed al di fuori di esso, faceva oggetto l’arbitro di ripetute frasi offensive. Tanto premesso e considerata l’inattendibilità delle lamentele della oscietà NUOVA ITRI, e tenuto conto della adeguatezza delle sanzioni comminate, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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