COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ION SCRIPNICIUS PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E DELL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE NOIF.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE ION
SCRIPNICIUS PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E
DELL’ART. 10 COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMA 11 BIS DELLE
NOIF.
La Segreteria dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha segnalato alla Procura Federale, con
nota del 19.2.2013, la sospensione del tesseramento in favore della Società A.S.D. FLORA 92
Calcio a 5 per il calciatore ION SCRIPNICIUS di nazionalità Moldava, il quale allegava una
dichiarazione, da lui sottoscritta, in cui sosteneva “di non essere mai stato tesserato con Società
appartenenti a Federazioni estere, né a Società italiane”.
La Federazione Moldava Calcio, con nota del 6.2.2013, ha segnalato che, al contrario, il suddetto
calciatore è stato tesserato per il club “VORAN” alla stessa regolarmente affiliata.
La Procura Federale ha potuto rilevare, in ordine a quanto sopra, che la richiesta di tesseramento
sottoscritta dal calciatore in questione, alla luce delle false affermazioni, sia da considerarsi in
contrasto con le norme regolamentari vigenti, violando il disposto degli artt. 1 comma 1 e 10
comma 2 del C.G.S. e dell’art. 40 comma 11 bis delle NOIF, ascrivibili al calciatore ION
SCRIPNICIUS, il quale viene pertanto deferito a questo Organo di Giustizia Sportiva.
Alla riunione indetta da questo Organo di Giustizia Sportiva, è presente la Procura Federale con
l’Avv. GIUSEPPE VESCUSO, ed il calciatore deferito accompagnato dal Presidente della Società
A.S.D. FLORA 92 Calcio a 5.
La Procura insiste per l’affermazione di responsabilità del calciatore ION SCRIPNICIUS chiedendo
per il predetto 6 mesi di squalifica. Interviene il calciatore SCRIPNICIUS precisando di aver agito in
buona fede e sottolineando di non aver mai partecipato ad alcuna gara con la Società FLORA 92
Calcio a 5.
La Commissione, valutata nel complesso la situazione determinatasi a seguito di una dichiarazione
mendace del calciatore indicato in titolo, e tenuto conto che lo stesso non ha partecipato ad alcuna
gara con la Società FLORA 92 Calcio a 5, ritiene che la sanzione proposta dalla Procura Federale
possa essere adeguatamente riportata entro limiti di minore entità.
Detto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni ascrittegli e di infliggere al calciatore ION
SCRIPNICIUS la squalifica per mesi 3.
Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per gli adempimenti di competenza.
Le sanzioni irrogate decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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