COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALATRILAPISEBA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE BOEZI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 39 DEL 21.3.2013 (Gara: ALATRILAPISEBA – LO.FRA del 17.3.2013 – Campionato Allievi Provinciali Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALATRILAPISEBA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE BOEZI LUCA ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 39
DEL 21.3.2013
(Gara: ALATRILAPISEBA – LO.FRA del 17.3.2013 – Campionato Allievi Provinciali
Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
considerato che, a mente dell’art. 46 comma 3 del C.G.S., le sanzioni a carico di Dirigenti e Tecnici
fino a 30 giorni non sono impugnabili in alcuna sede;
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo a margine, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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