COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SELVA DEI PINI POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 87 DEL 28.3.2013 (Gara: DON BOSCO GENZANO – SELVA DEI PINI POMEZIA del 24.3.2013 – Campionato Giov.mi Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SELVA DEI PINI POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DELL’AMMENDA DI € 100 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 87 DEL 28.3.2013
(Gara: DON BOSCO GENZANO – SELVA DEI PINI POMEZIA del 24.3.2013 – Campionato
Giov.mi Prov. Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società in oggetto contesta la sanzione pecuniaria,
asserendo che il lancio di oggetti sarebbe da addebitare alla controparte ed insistendo quindi
sull’estraneità della propria tifoseria;
considerato che nel referto arbitrale, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), vengono
individuati con chiarezza, quali responsabili del lancio di oggetti, i sostenitori della reclamante;
tenuto conto, quindi, dell’inattendibilità delle doglianze della ricorrente e parimenti della congruità
dell’ammenda, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società SELVA DEI PINI POMEZIA e, quindi, di
confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo viene incamerata.
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