COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ HERMES ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEI CALCIATORI FRANGIPANE MASSIMO E VAGNONI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 64 DEL 28.3.2013 (Gara: HERMES ROMA – ROMANA CALCIO del 23.3.2013 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ HERMES ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEI CALCIATORI FRANGIPANE MASSIMO E
VAGNONI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 64 DEL 28.3.2013
(Gara: HERMES ROMA – ROMANA CALCIO del 23.3.2013 – Campionato III Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società HERMES ROMA, riconducendo il comportamento
dei calciatori in oggetto a semplice protesta senza alcuni gesti invasivi, chiede la revoca delle
squalifiche o quanto meno una significativa riduzione delle stesse;
considerato che, dalla lettura degli atti ufficiali si rileva, di contro, che i calciatori FRANGIPANE e
VAGNONI in realtà spingevano più volte l’arbitro e gli rivolgevano numerosi insulti, talchè le
lamentele della ricorrente appaiono del tutto inconsistenti;
tenuto conto dell’adeguatezza delle sanzioni inflitte, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società HERMES ROMA e, quindi, di confermare le
decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ HERMES ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEI CALCIATORI FRANGIPANE MASSIMO E VAGNONI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 64 DEL 28.3.2013 (Gara: HERMES ROMA – ROMANA CALCIO del 23.3.2013 – Campionato III Categoria Roma)"