COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMULEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEWITT ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REIGONALE LAZIO CON C.U. 181 N. 21.3.2013 (Gara: TIVOLI – ROMULEA del 17.3.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 193/LND dell’ 11/4/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROMULEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DEWITT ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REIGONALE LAZIO CON C.U. 181 N. 21.3.2013 (Gara: TIVOLI – ROMULEA del 17.3.2013 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: le motivazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della squalifica in oggetto, sia nel ricorso che in sede di audizione, appaiono parzialmente assumibili. Infatti il calciatore interessato, espulso per doppia ammonizione, veniva a diverbio con un compagno di squadra che lo invitava a rientrare nel proprio spogliatoio e, nel contempo, colpiva la porta dello stesso con un calcio; successivamente si avvicinava all’arbitro con atteggiamento minaccioso, ma senza alcuna conseguenza. Per tali motivi, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo in argomento riducendo la squalifica del calciatore DEWITT ALESSANDRO a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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