COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 28.2.2017 A CARICO DEL DIRIGENTE ERCOLANI MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 167 DEL 7.3.2013 ( Gara: VIS AURELIA – PESCATORI OSTIA del 2.3.2013 – Campionato Jun Reg. B )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
INIBIZIONE FINO AL 28.2.2017 A CARICO DEL DIRIGENTE ERCOLANI MAURIZIO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 167 DEL
7.3.2013
( Gara: VIS AURELIA – PESCATORI OSTIA del 2.3.2013 - Campionato Jun Reg. B )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva:
La Società reclamante riconosce che il proprio dirigente Ercolani abbia colpito l'Arbitro con un
ceffone, ma nel rinnovare le scuse per tale comportamento, ha fatto tuttavia presente che il gesto
violento compiuto dal Dirigente (un ceffone e non due pugni al volto) era stato provocato da una
reazione istintiva paterna da parte di quest'ultimo “ che aveva notato uno sputo, forse inconsulto,
partito dall'Arbitro ” in direzione del giocatore Ercolani Jacopo, suo figlio, che “ ne veniva
rasentato”.
Censurato ancora uno volta tale grave gesto, la ricorrente, considerato tuttavia il particolare stato
d'animo del tesserato, il quale ha ritenuto di intervenire a protezione del figlio, ha quindi invocato
una riduzione della sanzione, tenuto conto di tale attenuante.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, al termine dell'incontro, si erano
verificate alcune contestazioni verbali tra i giocatori delle due squadre, che non avevano assunto
tuttavia toni eccessivi, sicchè egli si era diretto verso gli spogliatoi. All'improvviso aveva sentito
urlare una persona alle sue spalle, che lo aveva poi afferrato per una spalla, facendolo girare; a
quel punto aveva riconosciuto il dirigente Ercolani Maurizio del Pescatori Ostia, il quale gli aveva
sferrato un pugno, che lo aveva colpito sulla parte sinistra del collo, provocandogli forte dolore;
subito dopo lo stesso Ercolani gli aveva sferrato un altro pugno verso il mento, che non lo aveva
colpito in pieno, in quanto a causa del colpo precedente, egli aveva fatto uno scatto all'indietro,
sicchè il pugno aveva attinto il suo mento soltanto di striscio, causandogli lieve dolore. L'Arbitro ha
dichiarato inoltre che, né durante la gara, né al termine della stessa, aveva avuto alcuna
discussione con i giocatori del Pescatori Ostia e pertanto neppure con il calciatore Ercolani
Jacopo. L'Arbitro ha infine precisato di non essersi recato al Pronto Soccorso, in quanto il pugno al
collo gli aveva provocato soltanto un rossore, sicchè aveva ritenuto inutile ricorrere a cure mediche
ospedaliere.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara che, come noto, costituiscono fonte di prova
privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovato il comportamento reiteratamente violento
posto in essere dal dirigente Ercolani, il quale ha sferrato con forza e determinazione, due pugni
contro il volto dell'Arbitro, che avrebbero potuto causare a quest'ultimo ben più gravi conseguenze
fisiche, se il pugno che ha colpito il suo mento non fosse stato attutito dallo scatto all'indietro del
Direttore di Gara.
Ribadita l'assoluta gravità ed intollerabilità di tale condotta, deve ritenersi quindi del tutto congrua e
adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, nessuna attenuante potendosi invocare a tal
riguardo, dal momento che il presunto gesto offensivo subìto dal figlio giammai avrebbe potuto
giustificare una reazione così violenta.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la inibizione a carico del dirigente ERCOLANI
MAURIZIO fino al 28 febbraio 2017.
La tassa di reclamo va incamerata.
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