COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAPITOLINA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE CONSALVO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 87 DEL 10.4.2013 (Gara: CAPITOLINA CALCIO A 5 – FOLGARELLA 2000 del 6.4.2013 – Campionato calcio a 5 C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAPITOLINA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE CONSALVO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 87 DEL 10.4.2013 (Gara: CAPITOLINA CALCIO A 5 – FOLGARELLA 2000 del 6.4.2013 – Campionato calcio a 5 C1) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società CAPITOLINA CALCIO A 5 eccepisce che la sanzione inflitta al proprio allenatore CONSALVO è del tutto sproporzionata rispetto agli addebiti mossigli. Infatti, sostiene la ricorrente che è pur vero che il CONSALVO entrava indebitamente nel terreno di gioco, solamente per invitare il calciatore rimasto a terra, in un contrasto di gioco, a rialzarsi al più presto, senza colpire il predetto atleta. Chiede, conseguentemente, che la sanzione nei confronti del CONSALVO venga ridimensionata in relazione all’effettivo accadimento dei fatti. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver esaminato gli atti ufficiali, si è resa conto che il CONSALVO ha certamente assunto atteggiamento di reiterata protesta nei confronti dell’avversario, e che il CONSALVO, nello scivolare, si appoggiava al predetto calciatore colpendolo con un calcio alla schiena. Dalla dinamica degli occorsi, si può intuire che alcune considerazioni della reclamante possono essere condivise da questa Commissione, ritenendo pertanto che la sanzione stessa possa essere lievemente ridimensionata. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il ricorso in argomento, riducendo la squalifica dell’allenatore ANDREA CONSALVO a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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