COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASTELLI ROMANI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 181 DEL 20.3.2013 (Gara: ESERCITO CALCIO – NUOVA CASTELLI ROMANI del 17.3.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASTELLI ROMANI AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 181 DEL 20.3.2013 (Gara: ESERCITO CALCIO – NUOVA CASTELLI ROMANI del 17.3.2013 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; considerato che questa Commissione può esaminare solamente i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo con il C.U. indicato in titolo. Osservato che le sanzioni inflitte e riportate nel Comunicato di cui sopra, riguardano provvedimenti disciplinari relativi a 1 o 2 gare, ed in considerazioni di quanto stabilito dall’art. 46 comma 3 del C.G.S., i suddetti provvedimenti fino a 2 gare non sono impugnabili in alcuna sede; considerato altresì che, per quanto riguarda la richiesta di ripetizione dell’incontro, inoltrata nei termini a questo Organo di Giustizia Sportiva, si fa presente che competente a giudicare su tale richiesta è il Giudice Sportivo di prime cure. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo che verte sulle squalifiche inflitte ai calciatori in ossequio a quanto previsto dall’art. 46 comma 3 del C.G.S. Di trasmettere, per competenza, il reclamo in argomento al Giudice Sportivo di 1° grado in ordine alla richiesta di ripetizione dell’incontro. Nulla sulla tassa reclamo.
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