COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE CAROTI ALESSANDRO (TESS. ACDS GROUP) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 67 DEL 5.4.2013 (Gara: ACDS GROUP – FUTEBOL TRE FONTANE del 24.3.2013 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 198/LND del 18/04/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL CALCIATORE CAROTI ALESSANDRO (TESS. ACDS GROUP) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 67 DEL 5.4.2013
(Gara: ACDS GROUP – FUTEBOL TRE FONTANE del 24.3.2013 – Campionato III Categoria
Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui il calciatore in titolo chiede una riduzione della squalifica
inflittagli, deducendo che, nel tentativo di liberarsi dalla presenza aggressiva di avversari, colpiva
involontariamente uno di essi;
ascoltata, come da richiesta, l’interessato, che ha ribadito l’istanza di cui sopra.
Considerato che, dalla lettura degli atti ufficiali, si evince che il CAROSI, sia pure per divincolarsi,
nella circostanza colpiva un avversario con una forte gomitata ad un occho.
Avuto riguardo, peraltro, alla chiara involontarietà del gesto, ancorchè violento, la sanzione può
essere lievemente ridotta, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dal calciatore CAROTI ALESSANDRO e, quindi, di ridurre la
squalifica nei suoi confronti a 4 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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