COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 21/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N° 165 del 26/03/2013 RECLAMO A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PRO CALCIO ASCOLI/APPIGNANO DEL 9.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 158 del 13.3.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 21/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N° 165 del 26/03/2013 RECLAMO A.S.D. PRO CALCIO ASCOLI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PRO CALCIO ASCOLI/APPIGNANO DEL 9.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 158 del 13.3.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore SPINOZZI Valerio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pro Calcio Ascoli, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro per una sanzione ricevuta e ritenuta ingiusta, con tono di voce effettivamente alterato, ma senza minacciarlo, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe eccessiva rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo Spinozzi. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore sanzionato responsabile delle violazioni ascrittegli e che le stesse vadano inquadrate nell’ambito delle fattispecie di cui agli artt. 19, comma 3bis, e 19, comma quarto, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, priva quest’ultima tuttavia di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’arbitro, tali non potendosi considerare gli indeterminati riferimenti ad un “fare minaccioso” dello Spinozzi riportato dall’ufficiale di gara; • ritenuto di dover determinare la pena come da dispositivo, alla luce della ritenuta continuazione tra le violazioni contestate; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dell’A.S.D. Pro Calcio Ascoli e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore SPINOZZI Valerio a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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