COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 21/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. DORICA TORRETTE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OLIMPIA OSTRA VETERE/DORICA TORRETTE DEL 17.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 163 del 20.3.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 21/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. DORICA TORRETTE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OLIMPIA OSTRA VETERE/DORICA TORRETTE DEL 17.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 163 del 20.3.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al tecnico LOMBARDI Massimo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2013 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Dorica Torrette chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore, in quanto questi si sarebbe limitato a strattonare, afferrandolo per la tuta, il calciatore della squadra avversaria che lo aveva ripetutamente provocato, insultandolo pesantemente, ma senza contenuti di violenza. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta al tecnico Lombardi Massimo e che la stessa deve essere qualificata come violenta e quindi punibile, essendo fuori discussione che questi afferrò il capitano della squadra avversaria per il collo con entrambe le mani, cessando in tale condotta solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti presenti; • ritenuto, per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta, che la gravità della condotta posta in essere dal Lombardi ed il suo ruolo di allenatore della squadra, con i conseguenti oneri di educazione umana e sportiva, violati con il predetto comportamento violento ed antisportivo, non consentono l’invocata riduzione; P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto dall’U.S. Dorica Torrette ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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