COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 21/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ESANATOGLIA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SFORZACOSTA 2010/ESANATOGLIA DEL 9.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. nr. 57 del 13.3.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 21/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. ESANATOGLIA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SFORZACOSTA 2010/ESANATOGLIA DEL 9.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. nr. 57 del 13.3.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore PECCI Luca, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 novembre 2014 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Esanatoglia, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma sarebbe finito addosso all’arbitro perché accidentalmente spinto da un suo compagno di squadra, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso calciatore. Il reclamo dell’A.S.D. Esanatoglia non merita accoglimento. La tesi difensiva della società reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili, riferendo che al quarantaseiesimo minuto del secondo tempo della gara in esame venne accerchiato da alcuni calciatori dell’Esanatoglia che lo spintonarono; tra questi vi era anche Pecci Luca, il quale lo colpì con un “forte calcione” alla gamba destra, provocandogli “fortissimo” e persistente “dolore”. La condotta del calciatore, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo. Il ricorso pertanto va respinto. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Esanatoglia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it