COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 168 del 03/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CUPRAMONTANA G. IPPOLITI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CUPRAMONTANA/FILOTTRANO DEL 16.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 163 del 20.3.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 168 del 03/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CUPRAMONTANA G. IPPOLITI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CUPRAMONTANA/FILOTTRANO DEL 16.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 163 del 20.3.2013) Il reclamo è inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, in quanto sottoscritto da Capogrossi Terzo, presidente della società, temporaneamente inibito a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la società nell’ambito federale come da provvedimento pubblicato in data 6 marzo 2013 sul Com. Uff. n. 153 del Comitato Regionale Marche. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Cupramontana G. Ippoliti ed ordina incamerarsi la relativa tassa. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Esanatoglia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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