COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 168 del 03/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. LAMA UNITED AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SANTA MARIA TRUENTINA/LAMA UNITED DEL 16.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 69 del 20.3.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 168 del 03/04/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. LAMA UNITED AVVERSO SANZIONI MERITO GARA SANTA MARIA TRUENTINA/LAMA UNITED DEL 16.3.2013 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “M”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 69 del 20.3.2013)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore GAGLIARDI Ivano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Lama United chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti, l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe trovato in mezzo ad un’accesa discussione tra i tesserati delle due squadre, senza tuttavia porre in essere alcuno specifico atto di violenza.
Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni dedotte nel gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la condotta del calciatore Gagliardi Ivano vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;
• ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata;
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’ l’A.S.D. Lama United e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore GAGLIARDI Ivano a tre giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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