COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 11/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VALLE CASTELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALLE CASTELLANA/VIS STELLA DEL 16.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 163 del 20.3.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 11/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VALLE CASTELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALLE CASTELLANA/VIS STELLA DEL 16.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 163 del 20.3.2013) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al venticinquesimo minuto del secondo tempo, sul risultato di 1 a 4, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo “tra tutti i componenti delle 2 squadre, calciatori e dirigenti”. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che la rissa era “iniziata a seguito del violento comportamento di due calciatori del Valle Castellana e che la stessa è degenerata anche per il mancato intervento dei dirigenti della squadra locale”, infliggeva alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Lo stesso Giudicante applicava alla medesima società l’ammenda di € 100,00 per il comportamento offensivo e minaccioso tenuto, a fine gara, dai sostenitori locali nei confronti dei calciatori della squadra avversaria; sanzionava i calciatori DI MARCO Emidio, MELOSSO Andrea e COSMI Andrea, tutti asseritamente tesserati per la reclamante, squalificando i primi due fino al 30 giugno 2013 ed il terzo fino al 31 maggio 2013. Avverso tali provvedimenti, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Valle Castellana chiedendo, anche avanti questa Commissione, di poter rigiocare la gara o, quantomeno, sanzionare parimenti la società avversaria, i cui tesserati parteciparono allo stesso modo dei propri alla “rissa” e l’annullamento e/o la riduzione di tutte le altre sanzioni impugnate, richiamandosi altresì ad alcune decisioni della giurisprudenza sportiva che in situazioni analoghe avrebbero usato maggiore clemenza ed un più favorevole criterio di giudizio. Contestando la veridicità del referto arbitrale, la reclamante ha asserito che: - in realtà, tra i tesserati delle due squadre non vi fu una rissa, ma volarono solo “spintoni e poco più”, infatti nessuno di loro dovette ricorrere alle cure mediche, e la gara fu sospesa dall’arbitro con “troppa superficialità”; - lo stesso Commissario sig. Fratoni di Ascoli Piceno, anch’esso sconcertato per l’arbitraggio, ha detto al nostro calciatore Melosso Mario, alla presenza del dirigente Lattanzi Fabrizio, testuali parole: “Fammi vedere quello che scrive l’arbitro perché questo è un matto”; - nessuna condotta violenta fu posta in essere dalla propria tifoseria, presente in numero assai limitato, della quale peraltro non vi sarebbe traccia negli stessi atti ufficiali; - Di Marco Emidio, calciatore sempre corretto e leale, nell’occasione reagì contro un avversario, andandogli addosso con il corpo ma senza colpirlo, poiché ripetutamente colpito e provocato con pesanti offese, durante la gara, dai calciatori della squadra avversaria; - Melosso Andrea fu aggredito da un dirigente della Vis Stella e, quindi, coinvolto nella rissa al solo fine di difendersi, ma non colpì nessuno ed, in particolare, con un calcio al petto; - Cosmi Andrea non partecipò alla rissa, ma si limitò a rincorrere il calciatore della squadra avversaria che aveva colpito il Di Marco Emidio, suo compagno di squadra, senza tuttavia raggiungerlo. L’A.C.D. Vis Stella, controinteressata per l’esito gara, con missiva del 29 marzo 2013, trasmessa in copia alla reclamante, faceva ritualmente pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, sostenendo che: a) si trattò di una “grave e vile aggressione … di gruppo” operata da alcuni calciatori della Valle Castellana nei confronti dei propri, quando il risultato della gara era ormai compromesso per la squadra locale (1 a 4, a venti minuti dalla fine); b) ineccepibile quindi la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro poiché erano venute meno le condizioni di sicurezza per l’incolumità dei propri calciatori; c) la responsabilità della reclamante sarebbe ancor più acclarata dal comportamento dei dirigenti locali, i quali, piuttosto che sedare gli animi, con il loro comportamento, favorirono la consumazione dei gravi illeciti perpetrati nei confronti dei calciatori della squadra ospite; d) la condotta del proprio calciatore Ramoni Luigi, sanzionato dal Giudice Sportivo, fu da questi posta in essere dopo la fine della gara e per legittima difesa, essendo stato aggredito da alcuni calciatori della Valle Castellana. Concludeva la società resistente rilevando la correttezza della decisione del primo Giudice e chiedendo, pertanto, il rigetto del reclamo ex adverso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato: - di avere sospeso definitivamente l’incontro per il comportamento dei tesserati delle due società, i quali diedero vita ad una violenta rissa con insulti e spintoni reciproci, e verificata l’impossibilità di riportare la calma, dovendo peraltro espellere diversi calciatori di entrambe le squadre; - che detta rissa ebbe origine per il comportamento posto in essere da un calciatore della squadra ospitante, il quale diede una spinta all’avversario che aveva colpito allorchè questi si era rialzato da terra, con il successivo coinvolgimento della generalità dei tesserati delle due squadre in campo; - che i sostenitori locali, dopo che in campo si erano creati dei gruppetti intenti a litigare, si avvicinarono alla rete di recinzione, incitando i propri calciatori e dirigenti a proseguire nella colluttazione, minacciando nel contempo i giocatori della squadra ospite; - di avere espulso il calciatore Di Marco Emidio per un fallo di gioco su un avversario, al quale lo stesso diede una spinta facendolo di nuovo cadere a terra quando questi cercava di alzarsi; - di avere visto il calciatore Melosso Andrea colpire con un calcio al petto un dirigente del Vis Stella facendolo finire a terra. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • lette le controdeduzioni della società resistente; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di cinque distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di ulteriori quattro tasse reclamo; • rilevato che la gara venne sospesa perché il generale coinvolgimento delle due squadre in una rissa, impedì all’arbitro di proseguirla; • considerato che con i provvedimenti adottati è stato sanzionato il comportamento dei componenti le due squadre che si sono cimentati in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinavano la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente la gara; • ritenuto che, ai fini che qui rilevano, non ha importanza l’attribuzione del momento genetico dei fatti, laddove la partecipazione allo scontro fu generalizzata e determinò appunto l’impossibilità di una prosecuzione del giuoco; • ritenuto che di tale comportamento sono responsabili entrambe le società e che, quindi, ad entrambe deve infliggersi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, secondo comma, del Cgs, la sanzione sportiva della perdita della gara; • ritenuto che al calciatore Di Marco Emidio vada applicata la sanzione complessiva di tre giornate di squalifica, derivante dall’essere stato espulso per fallo di gioco e dall’avere, inoltre, tenuto un comportamento antisportivo nei confronti di un avversario; • ritenuto che le condotte specificamente ascritte ai calciatori Melosso Andrea e Cosmi Andrea vadano inquadrate nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. c) del Cgs e punite, entrambe, con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Valle Castellana in cinque distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie parzialmente il gravame avverso la sanzione della perdita della gara e, per l’effetto, annulla sul punto l’impugnata delibera, applicando la sanzione sportiva della perdita della gara ad entrambe le società con il punteggio di 0 a 3, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - respinge il reclamo avverso l’ammenda applicata alla società, disponendo altresì incamerarsi la relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore DI MARCO Emidio, per l’effetto, riducendola a tre giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore MELOSSO Andrea, per l’effetto, riducendola a cinque giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore COSMI Andrea, per l’effetto, riducendola a cinque giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale della FIGC per le valutazioni ed iniziative di competenza in ordine alle asserzioni della reclamante contenute nel proposto gravame e relativa integrazione. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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