COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 11/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.D. VIS STELLA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VALLE CASTELLANA/VIS STELLA DEL 16.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 163 del 20.3.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 172 del 11/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.C.D. VIS STELLA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VALLE CASTELLANA/VIS STELLA DEL 16.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “H” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 163 del 20.3.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore RAMONI Luigi, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 maggio 2013 per “aver partecipato ad una rissa accesasi in campo fra tutti i componenti delle due squadre, colpendo con calci e pugni alcuni calciatori della squadra avversaria, dopo che l’arbitro aveva decretato la fine anticipata dell’incontro. Segnalazione CC.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vis Stella chiedendo l’annullamento ovvero, quantomeno, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe adoperato per calmare gli animi e riportare la situazione alla normalità, cercando di separare gli avversari dai propri compagni di squadra. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Ramoni responsabile della violazione ascrittagli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. c) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Vis Stella e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore RAMONI Luigi a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it