COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. PLATANO GIORDANO AVVERSO SANZIONE MERITO GARA SAN CLAUDIO/MUCCIA DEL 9.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 158 del 13.3.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. PLATANO GIORDANO AVVERSO SANZIONE MERITO GARA SAN CLAUDIO/MUCCIA DEL 9.3.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 158 del 13.3.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. PLATANO Giordano, nell’occasione dirigente addetto agli ufficiali di gara dell’A.S.D. San Claudio, l’inibizione fino al 30 giugno 2017 e la sanzione di cui all’art. 19, primo comma, lett. g) del Cgs, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il dirigente sanzionato, deducendo l’eccessività della sanzione inflittagli e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Ammetteva il reclamante di avere protestato con veemenza, finanche eccessiva, nei confronti dell’arbitro, ma senza offenderlo e minacciarlo con le espressioni ascrittegli; ammetteva altresì di averlo spinto con una mano sul petto facendolo cadere a terra, contestandone, con uno scatto d’ira incontrollato, un provvedimento tecnico non condiviso, ma negava decisamente di averlo afferrato per il collo con entrambe le mani e di averlo stretto e soffocato. In via istruttoria, il reclamante chiedeva di poter provare la propria versione dei fatti mediante il filmato della gara de quo, chiedendone, pertanto, l’acquisizione. Lo stesso reclamante, attraverso il gravame, porgeva le proprie “più sincere e sentite scuse” all’arbitro, rammaricandosi per quanto accaduto. Alla richiesta audizione, il reclamante, assistito dal proprio difensore, ha ribadito le argomentazioni contenute nel gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Platano Giordano. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro ed il reclamante; • visionato il filmato della gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del reclamante come emersa dall’espletata istruttoria, per avere questi dapprima insultato l’arbitro e poi afferrato con una mano al collo spingendolo così da farlo cadere a terra; • ritenuto che le violente aggressioni fisiche al direttore di gara, come quella in esame, debbono essere valutate con la massima severità, in quanto ledono il bene giuridico, protetto dall’Ordinamento sportivo, della incolumità fisica dell’arbitro e la suddetta condotta è particolarmente riprovevole proprio perché tenuta da un soggetto che, per il ruolo rivestito, era tenuto ad assisterlo e proteggerlo, così come imposto dall’art. 65 delle NOIF; • ritenuto, tuttavia, di poter accogliere l’impugnazione sotto il profilo della sproporzione della sanzione, alla luce delle modalità di svolgimento dei fatti per come accertati e tenuto conto dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal dirigente PLATANO Giordano e, per l’effetto, ridetermina le sanzioni impugnate, riducendo entrambe all’inibizione fino al 30 giugno 2015. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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