COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CIOCCI ALESSANDRO E DELL’A.S.D. AMATORI CORRIDONIA

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CIOCCI ALESSANDRO E DELL’A.S.D. AMATORI CORRIDONIA Con provvedimento del 19 febbraio 2013 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: - CIOCCI Alessandro, tesserato in qualità di dirigente con l’A.S.D. Amatori Corridonia, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere, al termine dell’incontro Amatori Corridonia/Monte Urano Calcio del 13 ottobre 2012, valevole per il Campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Marche, colpito con una pallonata alla coscia sinistra l’arbitro di detta gara, procurandogli dolore; l’A.S.D. AMATORI CORRIDONIA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio tesserato. Con nota del 13 marzo 2013 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale e le parti deferite. All’inizio del dibattimento, la Commissione, con provvedimento di cui al verbale, rigettava l’istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva. Successivamente, il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di irrogazione delle sanzioni come da verbale di udienza. I deferiti concludevano chiedendo il proscioglimento dagli addebiti loro contestati. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e dei deferiti; - udito in camera di consiglio il Giudice relatore; - rilevato che questa Commissione, con decisione pubblicata in data 8 novembre 2012 sul Com. Uff. nr. 64 del Comitato Regionale Marche, ha annullato la delibera del Giudice Sportivo con la quale il Ciocci Alessandro, odierno deferito, era stato sanzionato fino al 19 dicembre 2012, sul presupposto che questi fosse “certamente non colpevole dei fatti di cui, tramite la società, si è autoaccusato e per i quali è stato sanzionato”; - ritenuto che quanto già rilevato da questa Commissione in ordine alla responsabilità del ridetto Ciocci Alessandro, decisamente esclusa dallo stesso arbitro colpito, debba essere qui confermato, non avendo le pur approfondite indagini compiute dall’Organo inquirente fornito ulteriori, utili elementi probatori al riguardo; - considerato che del gesto subito dal direttore di gara è stato chiamato a rispondere, ex art. 3, secondo comma, del Cgs il calciatore Daniele Damiani, quale capitano della squadra; P.Q.M. proscioglie i deferiti dagli addebiti loro specificamente contestati. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
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