COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA S.S.D. CALCIO CORRIDONIA E DELL’A.S.D. CSKA CORRIDONIA E DI PIERONI CARLO, PROCACCINI SANDRO E CARDUCCI GIORGIO

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 17/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA S.S.D. CALCIO CORRIDONIA E DELL’A.S.D. CSKA CORRIDONIA E DI PIERONI CARLO, PROCACCINI SANDRO E CARDUCCI GIORGIO Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti in rubrica, per rispondere: • PIERONI Carlo e PROCACCINI Sandro, all’epoca dei fatti rispettivamente Vice-Presidente e Presidente nonchè l.r.p.t. della S.S.D. Calcio Corridonia, e CARDUCCI Giorgio, all’epoca dei fatti Presidente e l.r.p.t. dell’ASD CSKA Corridonia, della violazione di cui all’art.1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione al disposto di cui all’art. 96 delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto federale, per avere, in concorso tra loro e con la collaborazione del tecnico Montecchiari Federico, nella stagione sportiva 2011/2012, simulato in fase di primo tesseramento come “giovane dilettante” un fittizio tesseramento del calciatore Gentili Francesco per l’A.S.D. CSKA Corridonia, militante nel Campionato di Terza Categoria, per poi procedere al trasferimento quasi simultaneo, ancorché a titolo temporaneo, del predetto calciatore presso la S.S.D. Calcio Corridonia, militante nel Campionato Regionale di Eccellenza, al fine di eludere il giusto premio di preparazione maturato dall’U.S. Tolentino S.r.l., conseguendo di fatto per la S.S.D. Calcio Corridonia un ingiusto vantaggio economico in ragione dei minori coefficienti determinati per il calcolo del premio di preparazione per le squadre dilettanti partecipanti al Campionato di Terza Categoria rispetto a quello fissato per le squadre dilettanti partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza; • la S.S.D. CALCIO CORRIDONIA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs, nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati; • l’A.S.D. CSKA CORRIDONIA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs, nella violazione ascritta al proprio Presidente. Con nota del 4 febbraio 2013 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 25 febbraio 2013, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito, il deferito Procaccini Sandro, tramite il proprio legale, faceva pervenire una memoria difensiva con la quale chiedeva il proscioglimento dai fatti contestatigli, deducendo di essere assolutamente estraneo alla vicenda, di non avere mai avuto rapporti con il calciatore interessato né con la di lui madre, esercente la potestà genitoriale, di non avere mai interloquito con il Carducci Giorgio, presidente dell’A.S.D. CSKA Corridonia, al riguardo. Lo stesso deferito, a sostegno di quanto asserito, formulava istanza di ammissione di prova testimoniale. Alla riunione come sopra fissata, la Commissione disponeva il rinnovo della notifica dell’atto di deferimento e la notifica del verbale d’udienza al deferito Pieroni Carlo presso la Società di appartenenza, con rinvio del procedimento alla riunione dell’8 aprile 2013. A detta riunione di trattazione erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e tutte le parti deferite. All’inizio del dibattimento, PIERONI Carlo, tramite Procuratore Speciale, CARDUCCI Giorgio e l’A.S.D. CSKA CORRIDONIA, hanno proposto istanze di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione, ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, all’inizio del dibattimento, i deferiti PIERONI Carlo, tramite Procuratore Speciale, CARDUCCI Giorgio e l’A.S.D. CSKA CORRIDONIA, hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - PIERONI Carlo: sanzione base mesi otto di inibizione, diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, a mesi quattro; - CARDUCCI Giorgio: sanzione base mesi otto di inibizione, diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, a mesi quattro; - A.S.D. CSKA CORRIDONIA: sanzione base € 1.200,00 di ammenda, diminuita, in applicazione degli artt. 23 e 24 del Cgs, ad € 600,00 (seicento/00); dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - PIERONI Carlo: inibizione per mesi quattro; - CARDUCCI Giorgio: inibizione per mesi quattro; - A.S.D. CSKA CORRIDONIA: ammenda di € 600,00 (seicento/00). Dichiara chiuso il procedimento con riferimento ai deferiti sopra indicati, dispone altresì di procedersi oltre nei confronti del sig. Procaccini Sandro e della S.S.D. Calcio Corridonia”. Dopo la lettura dell’ordinanza sopra trascritta, è intervenuta la Procura Federale, la quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del Procaccini Sandro e della S.S.D. Calcio Corridonia e l’irrogazione delle sanzioni riportate a verbale. Il difensore del Procaccini Sandro, dopo avere illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ribadendo la completa estraneità del proprio assistito ai fatti contestatigli, ha richiamato le conclusioni ivi rassegnate, chiedendo il proscioglimento dalle accuse per sé e, conseguentemente, per la sua società. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. Motivi della decisione L’espletata istruttoria, la cui completezza non richiede ulteriori approfondimenti di sorta, tanto da dover rigettare le ulteriori richieste istruttorie dei deferiti, ha consentito di ricostruire la vicenda nei seguenti termini: - il calciatore Gentili Francesco, nato il 26 giugno 1994, nella stagione sportiva 2010/2011 era tesserato, quale “giovane” con vincolo annuale a favore dell’U.S. Tolentino S.r.l., avendo fin dalla stagione sportiva 2008/2009 svolto attività giovanile con la predetta società; - al termine della stagione sportiva 2010/2011 il predetto calciatore, libero da vincoli di tesseramento, ha proseguito la propria attività sportiva con la S.S.D. Calcio Corridonia, militante nel Campionato d’Eccellenza Regionale, prendendo parte sin dal mese di luglio 2011 alla preparazione in vista della nuova stagione sportiva ed a tutte le amichevoli disputate dalla predetta società, nonché in data 3 settembre 2011 alla gara ufficiale di Campionato Corridonia-Montegranaro; - lo stesso calciatore, pur non avendo avuto nel frattempo mai contatti diretti con altre società, sottoscriveva in data 1 settembre 2011 il tesseramento come “giovane dilettante” con l’A.S.D. CSKA Corridonia, militante nel Campionato di Terza Categoria, per poi essere trasferito in data 2 settembre 2011, a titolo temporaneo, alla S.S.D. Calcio Corridonia, militante nel Campionato di Eccellenza Regionale. L’operazione descritta, dunque, ha portato il calciatore Gentili Francesco, nella stagione sportiva 2011/2012, a disposizione della S.S.D. Calcio Corridonia; e ciò attraverso un fittizio tesseramento del calciatore con l’A.S.D. CSKA Corridonia, militante nel Campionato di Terza Categoria, e successivo trasferimento dello stesso, sia pur a titolo temporaneo, a favore della S.S.D. Calcio Corridonia. Detta operazione con l’evidente effetto di eludere il “premio di preparazione” dovuto all’U.S. Tolentino, con conseguente ingiusto vantaggio economico per la S.S.D. Calcio Corridonia in ragione dei minori coefficienti fissati per il calcolo del “premio di preparazione” per le squadre dilettanti partecipanti al campionato di Terza Categoria. La descritta triangolazione, “se è vero che essa, sotto il profilo formale, appare ineccepibile, è altrettanto vero che si è così operato proprio per eludere il prescritto obbligo” (Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 80/2013) della S.S.D. Calcio Corridonia di corrispondere il “premio di preparazione”. Ed infatti, la permanenza di un giorno del calciatore in questione presso l’A.S.D. CSKA Corridonia, per poi passare alla S.S.D. Calcio Corridonia, “induce a ritenere che quanto posto in essere sia stato uno sciagurato espediente volto ad aggirare la normativa federale sul premio di preparazione, linfa vitale per quelle piccole società che tante energie dedicano alle scuole calcio, indispensabile serbatoio di alimentazione per la crescita qualitativa e quantitativa di questa disciplina sportiva. Non va sottaciuto, in conclusione, il profilo diseducativo della risoluzione in scrutinio per i due giovani calciatori, meritevoli di ben più felici esempi di vita nel segno di quei principi di lealtà e correttezza che devono connotare i loro comportamenti in campo e fuori” (CDN citata). Risulta accertato che l’operazione sopra descritta è stata posta in essere da Montecchiani Federico, tecnico tesserato e collaboratore della Segreteria della S.S.D. Calcio Corridonia, con il concorso del vice-presidente Pieroni Carlo e del presidente Procaccini Sandro, con la complicità del presidente dell’A.S.D. CSKA Corridonia. In particolare, risulta provata e va dichiarata la responsabilità del Presidente Procaccini Sandro in ordine ai fatti contestatigli, avendo questi, con la sottoscrizione del tesseramento del calciatore in questione, avuto contezza dell’operazione. A tale declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs la responsabilità diretta della S.S.D. Calcio Corridonia. Quanto al trattamento sanzionatorio, in relazione all’entità delle infrazioni commesse, tenuto conto delle modalità di svolgimento dei fatti e del diverso contributo dei deferiti, si ritengono eque quelle indicate in dispositivo.P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica le seguenti sanzioni: a) inibizione di mesi otto al Presidente PROCACCINI Sandro; b) ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla S.S.D. Calcio Corridonia. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
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