COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 04 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. FRUTTI D’ORO e A.S.D. S. MASSIMILIANO KOLBE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 07.03.2013. Gara S. Massimiliano Kolbe / Frutti D’Oro del 03.03.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 04 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. FRUTTI D’ORO e A.S.D. S. MASSIMILIANO KOLBE (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 07.03.2013. Gara S. Massimiliano Kolbe / Frutti D’Oro del 03.03.2013. In relazione alla gara di cui in epigrafe, sia la Società G.S. Frutti D’Oro sia la Società A.S.D. S.Massimiliano Kolbe hanno proposto rituale reclamo avverso la relativa delibera del Giudice Sportivo. In particolare il G.S. Frutti D’Oro reclama avverso la sanzione della perdita della gara per 0 a 3 e la squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Lucantonio Lorenzo; e l’A.S.D. San Massimiliano Kolbe reclama avverso la sanzione della perdita della gara per 0 a 3, la sanzione dell’ammenda di Euro 50,00 a carico della Società e le squalifiche inferte ai calciatori Gueye Ousmane e Corrias Giancarlo per tre giornate. Dal rapporto arbitrale risulta che il direttore di gara, intorno al 10’ del secondo tempo, si accingeva ad espellere i calciatori Lucantonio e Gueye che si stavano scambiando insulti e minacce, allorchè si accendeva una parapiglia che coinvolgeva diversi giocatori di entrambe le squadre; quindi l’arbitro notificava l’espulsione al Lucantonio, che reagiva colpendolo con la mano al braccio sinistro e rifiutandosi di lasciare il terreno; subito dopo, mentre il direttore di gara cercava di notificare il cartellino rosso al Gueye, quest’ultimo veniva allontanato con la forza dalla zona del parapiglia da alcuni suoi compagni e, mentre cercava di divincolarsi dalla loro presa, pronunciava minacce nei confronti del Lucantonio. Si evince ancora dal rapporto che in seguito si accendeva un secondo parapiglia, che coinvolgeva quasi tutti i giocatori titolari e gli occupanti delle panchine di entrambe le squadre, parapiglia nel quale emergeva in particolare il Lucantonio, che protestava minacciosamente, impedendo all’arbitro di riconoscere i giocatori che partecipavano alla rissa quindi il Corrias, capitano del S. Massimiliano Kolbe, invitato dal direttore di gara ad allontanare dal campo il dirigente accompagnatore della sua squadra, si rifiutava di collaborare, si toglieva la fascia da capitano ed abbandonava il campo da gioco invitando i suoi compagni a fare altrettanto; e il Gueye, rientrato in campo, afferrava la bandierina del calcio d’angolo agitandola minacciosamente. Successivamente l’arbitro, al 15’ del secondo tempo, verificato che molti giocatori di entrambe le Società avevano abbandonato il campo a seguito dell’apertura del cancello, decretava la sospensione della gara. Il Giudice Sportivo ha dichiarato di sanzionare entrambe le Società con la perdita della gara a tavolino, ritenuto che la sospensione dell’incontro è stata determinata dal comportamento di tesserati di entrambe le squadre. La Società Frutti d’Oro chiede l’assegnazione della vittoria per 3 a 0, o in subordine la ripetizione della gara, assumendo che l’arbitro abbia interrotto la partita a seguito dell’annuncio da parte del capitano della Società S. Massimiliano Kolbe di ritirare la squadra; e la riduzione della squalifica del Lucantonio, affermando che questi abbia toccato il braccio del direttore di gara non per colpirlo ma solo per attirare la sua attenzione. La Società San Massimiliano Kolbe chiede a sua volta l’omologazione del risultato di 3 a 2 conseguito o in subordine la ripetizione della gara, l’annullamento dell’ammenda e la riduzione delle squalifiche del Gueye e del Corrias, affermando che i fatti sono stati determinati per reazione ad una espressione a sfondo razzista pronunciata dal Lucantonio nei confronti del Gueye. La Commissione rileva innanzitutto che non è reclamabile la sanzione dell’ammenda in quanto non superiore al limite previsto dall’art. 45, comma 3, lettera d) del C.G.S. Per quanto attiene alla sanzione della perdita della gara, la Commissione ritiene che debba essere confermata a carico di entrambe le Società in quanto dal rapporto arbitrale si evince con chiarezza che, a seguito della rissa, il campo da giuoco è stato abbandonato dai tesserati di entrambe le squadre. Anche le squalifiche sanzionate a carico del Lucantonio (del Frutti d’Oro), del Gueye e del Corrias (del San Massimiliano Kolbe) risultano eque ed adeguate al reale accadimento dei fatti. La Commissione pertanto DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo della Società S. Massimiliano Kolbe in ordine alla sanzione dell’ammenda a carico della stessa e di rigettare nel resto il reclamo della Società S. Massimiliano Kolbe; di rigettare il reclamo della Società Frutti d’Oro. DISPONE l’incameramento della tassa versata da entrambe le Società.
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