COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 04 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POLISPORTIVA ISILI (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 07.03.2013. Gara Isili / Atletico Marrubiu del 02.03.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°36 del 04 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. POLISPORTIVA ISILI (Campionato Juniores Regionale) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 33 del 07.03.2013. Gara Isili / Atletico Marrubiu del 02.03.2013. Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Isili ricorre avverso le decisioni del Giudice Sportivo con il quale la ricorrente è stata sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3, nonché avverso i provvedimenti di squalifica per quattro gare nei confronti del giocatore Casu e per numero due gare per i calciatori Onnis, Schirru, Atzori, Contu e Manca. Nei motivi del gravame la Pol. Isili assume l’insussistenza dei presupposti richiesti dal Codice Giustizia Sportiva per la sospensione della gara e per quanto concerne le squalifiche riteneva le stesse sproporzionate ai fatti accaduti. La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltato il direttore di gara che assumeva di aver sospeso la gara a seguito del comportamento di diversi giocatori dell’Isili, che non si limitavano a protestare, ma minacciavano ed ingiuriavano l’arbitro che, temendo per la sua incolumità riteneva opportuno porre fine anzitempo alla gara. Occorre evidenziare il fatto che la sola circostanza dell’assenza del numero di giocatori in campo a seguito dei provvedimenti di espulsione decisi dall’arbitro rappresenta di per sé la sola e sufficiente causa per decretare la sospensione della gara, da addebitare al comportamento dei soli giocatori dell’Isili, di talché è del tutto logica la sanzione adottata dal G.S. Per quanto concerne invece il provvedimento di squalifica inflitto al Casu, si evidenzia che la sua condotta unita alla circostanza che era pure il capitano determina l’equità del provvedimento impugnato, di talché esso va integralmente confermato; giova precisare infatti che il comportamento violento nei confronti di un avversario è punito per un minimo di tre gare ex art. 19, comma 4, lettera b) del C.G.S., mentre la condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara è sanzionata con un minimo di due giornate ex art. 19, comma 4, lett a). Ne deriva l’assoluta equità della squalifica. Da ultimo si dichiara l’inammissibilità del gravame in ordine ai punti di reclamo per le squalifiche fino a due gare. Per tutti questi motivi la Commissione conferma i provvedimenti impugnati e dispone l’incameramento della tassa del reclamo.
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