COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 dell’11 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. THIESI (Campionato di 1^Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 35 del 21.03.2013 Gara Thiesi / Ozierese del 10.03.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 dell’11 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare POL. THIESI (Campionato di 1^Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 35 del 21.03.2013 Gara Thiesi / Ozierese del 10.03.2013. Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Thiesi ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta alla ricorrente la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 a favore della società S.C. Ozierese, in virtù della responsabilità a lei attribuita per la mancata disputa della gara in oggetto poiché l’altezza di una delle due porte non era regolare. La Pol. Thiesi, nei motivi dell’impugnazione, afferma che negli ultimi 13 anni presso il campo che ci occupa sono state disputate innumerevoli partite senza alcun problema, che l’irregolarità della porta sarebbe causa delle forti precipitazioni dei giorni 8, 9 e 10 marzo e che in ogni caso il direttore di gara non avrebbe atteso i 45 minuti previsti dal regolamento prima di abbandonare l’impianto attesa l’impossibilità di far disputare la gara. La Commissione, letto il referto di gara ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue. In primo luogo, occorre evidenziare che il regolamento in materia impone che l’arbitro sia l’unico Ufficiale addetto alla constatazione sulla regolarità del campo e che lui solo possa decidere sulla compatibilità della struttura e sulla possibilità che possa disputarsi regolarmente la gara; la tempistica e le modalità relative a siffatta decisione non sono subordinate a nessun termine (i c.d. 45 minuti sono infatti previsti solo nel caso di ritardo di una delle due squadre), né essa è caratterizzata dal rispetto di alcuna particolare procedura; qualunque tipo di provvedimento può essere adottato dall’arbitro in maniera del tutto discrezionale, allorché constati l’impossibilità della disputa della partita per mancanza delle condizioni regolamentari, e ciò senza doversi attenere ad alcun limite temporale. La decisione presa dall’arbitro nel caso di specie è pertanto legittima, in considerazione del fatto che lo stesso ha disposto che la gara non potesse essere disputata “una volta vista l’impossibilità di normalizzare la situazione”, come da lui scritto nel proprio referto, e comunque dopo aver assistito ai vani tentativi della società Thiesi di risolvere il problema dell’altezza delle porte. Per quanto invece concerne le ragioni o le cause che hanno determinato l’impossibilità della regolare disputa della gara, rectius la macroscopica erronea altezza di una delle due porte, occorre evidenziare che la società è responsabile sia che tale accadimento sia determinato dal connotato soggettivo della volontarietà, sia che si tratti di imputabilità a solo titolo di colpa. L’unico caso che esime la società da responsabilità sulla regolarità del campo è determinato da una causa di forza maggiore dal carattere eccezionale ed imprevisto, idonea ad escludere una responsabilità oggettiva. Nel caso che ci occupa, l’argomentazione addotta dalla reclamante secondo la quale l’abbassamento della porta di ben 16 cm sarebbe dovuta alle forti precipitazioni di quei giorni, non è di per sé connotata dal carattere della eccezionalità, né soprattutto dell’imprevedibilità, giacché sarebbe stato onere della reclamante, proprio in virtù delle piogge de quibus, accertarsi per tempo che le stesse non avevano arrecato alcun danno alla struttura. La ricorrente, anche in virtù della lapalissiana alterazione dell’altezza della porta e delle piogge dei giorni anche immediatamente precedenti alla gara (peraltro accertati ed accertabili preventivamente, come da documentazione allegata dalla stessa reclamante – rectius “criticità ordinaria per rischio idrogeologico dei giorni 8 e 10 marzo 2013”), avrebbe dovuto e potuto adeguatamente organizzarsi ed adoperarsi, costantemente e fattivamente, con ogni mezzo necessario ed idoneo, al fine di prontamente individuare l’irregolarità, per correggerla come è stato poi fatto il giorno successivo, o perlomeno avvertire per tempo la Lega Dilettanti. A questo proposito è sufficiente far rilevare che i controlli sulla non regolarità delle porte sono venuti alla luce a seguito della preventiva verifica del direttore di gara, che fa perlomeno desumere la totale negligenza sul punto della Pol. Thiesi, che non si era minimamente curata di verificare che le piogge non avessero arrecato alcun danno alla struttura, pur in presenza di un annunciato e previsto rischio idrogeologico. In definitiva è assente la prova dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità dell’evento, di talché la mancata regolarità del campo deve essere imputata alla ricorrente per colpa e certamente per responsabilità oggettiva. Per tutte queste ragioni, la Commissione DELIBERA il rigetto del reclamo, conferma il provvedimento impugnato e dispone l’incamero della tassa.
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