COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 dell’11 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare P.G. JASNAGORA A.S.D. (Campionato di Calcio a 5 Femminile C1) Avverso delibera Giudice Sportivo Supplemento C.U. n° 36 del 14.03.2013 Delegazione Calcio a 5 Gara Jasnagora / Femminile Assemini 2000 del 23.02.2013
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°37 dell’11 aprile 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
P.G. JASNAGORA A.S.D. (Campionato di Calcio a 5 Femminile C1)
Avverso delibera Giudice Sportivo Supplemento C.U. n° 36 del 14.03.2013 Delegazione Calcio a 5
Gara Jasnagora / Femminile Assemini 2000 del 23.02.2013
La Società Polisportiva Giovanile Jasnagora ha proposto rituale ricorso avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha rigettato il reclamo della stessa avverso il risultato della gara di cui in epigrafe, con il quale si chiedeva la ripetizione della partita per errore tecnico del direttore di gara. Secondo la reclamante, l’errore tecnico dell’arbitro consisterebbe nel fatto di non avere questi concesso, al termine della gara, un congruo recupero, nonostante che dal rapporto e dal relativo supplemento emergano fatti che hanno sicuramente determinato diverse sospensioni della partita.
Il Giudice Sportivo non ha accolto il reclamo ed ha convalidato il risultato di 6 a 5 a favore della Femminile Assemini, affermando che, in base alla regola n°7 del Regolamento del Giuoco di Calcio a 5, spetta solo all’arbitro stabilire discrezionalmente se e quanto tempo debba essere recuperato.
Nel ricorso inviato a questa Commissione, la Società Jasnagora insiste per l’accoglimento del reclamo, eccependo che l’arbitro fosse comunque obbligato a recuperare il tempo sospeso per i “time out”, in quanto i ministri che trascorrono nei “time out” non possono in alcun modo considerarsi tempo di giuoco. Effettivamente dal rapporto arbitrale sembrerebbe non essere stato effettuato alcun recupero, in quanto la partita risulterebbe iniziata alle ore 17:00 e terminata alle ore 19:10 con dieci minuti di intervallo; ma il direttore di gara, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha precisato di avere concesso, in conseguenza dei “time out”, un minuto di recupero al termine del primo tempo e due minuti alla fine dell’incontro; e che pertanto la gara è terminata alle ore 19:13 e non alle ore 19:00, come da lui erroneamente riportato nel referto.
La Commissione ritiene pertanto che nessun errore tecnico sia attribuibile all’arbitro e che la decisione del Giudice Sportivo debba quindi essere confermata.
La Commissione, per questi motivi DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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