COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 28/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 136 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo S.S. Ideal Club Incisa Avverso Squalifica Fino Al 28 Maggio 2013 Del Calciatore Bologna Gaetano (C.U. N° 48 Del 2822013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 28/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 136 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo S.S. Ideal Club Incisa Avverso Squalifica Fino Al 28 Maggio 2013 Del Calciatore Bologna Gaetano (C.U. N° 48 Del 2822013) Reclama la S.S. Ideal Club Incisa. avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per fallo di gioco, alla notifica protestava vivacemente con il D.G., avvicinandosi fino a poggiare la fronte sul naso dell’arbitro, costringendolo ad arretrare di un passo”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione non nega che il proprio calciatore abbia avuto un comportamento non corretto, ma nega che il contatto ci sia stato pur essendosi il giocatore avvicinatosi molto al D.G. nelle sue vivaci proteste, richiama poi i trascorsi sportivi e disciplinari del calciatore. Tali argomentazioni venivano esposte con dovizia di particolari all’udienza del 22 marzo 2013 anche dal calciatore stesso in quanto firmatario del reclamo. La C.D. esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante decide di accogliere il reclamo. In effetti il D.G. nel supplemento, pur confermando il rapporto, ne ridimensiona la portata, soprattutto in relazione al contatto che viene definito “semplice” non connotato da alcun intento aggressivo, e l’indietreggiare del D.G. era dovuto alla volontà dello stesso D.G. di mantenere la distanza tra sé ed il giocatore e non un effetto dell’incalzare del Bologna. La sanzione comminata dal primo giudice nel caso di specie appare eccessiva, anche se giustificata dalla minor chiarezza del primo rapporto. Appare più congrua rispetto all’episodio una squalifica di mesi due. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo e riduce la squalifica al Bologna Gaetano fino al 28 aprile 2013 ordina restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it