COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 28/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 126 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 43 del 14.02.2013 Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Monzone 1926 avverso l’ammenda di € 150,00 e l’inibizione inflitta al sig. Andreino Fabiani fino al 14.09.2013 (7 mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 28/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 126 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 43 del 14.02.2013 Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Monzone 1926 avverso l’ammenda di € 150,00 e l’inibizione inflitta al sig. Andreino Fabiani fino al 14.09.2013 (7 mesi). Reclama la società Monzone 1926 avverso i provvedimenti comminati dal G.S.T., qui di seguito riportati: - Ammenda di € 150,00, “per aver consentito ad un dirigente non indicato in distinta di accedere allo spogliatoio arbitrale”; - Inibizione fino al 14.09.2013 a carico del Sig. Andreino Fabiani, in quanto “a fine gara entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale offendendo il D.g. e spingendolo energicamente. Di poi strappava di mano all’arbitro il contenitore dei documenti di riconoscimento rifiutandosi di restituirli”. La reclamante intende esprimere sentita disapprovazione, ferma opposizione, profonda amarezza e grande delusione avverso le sanzioni impugnate, mettendo in rilievo la permalosità, la suscettibilità e l’ulteriore rivalsa del Direttore di gara per aver riportato una serie di circostanze frutto di fantasia, creando a posteriori una storia inesistente per molti aspetti. In particolare, la società nega che il Fabiani abbia ‘strappato dalla mani del Direttore di gara il contenitore dei documenti’ e che, conseguentemente, sia stato opposto un rifiuto alla sua restituzione, avendo l’arbitro consegnato il contenitore stesso nelle mani dell’accompagnatore ufficiale Dini. La società, tuttavia, non nega che il Fabiani, entrando nello spogliatoio arbitrale, abbia rimarcato con durezza al Direttore di gara le proprie convinzioni sulla conduzione della partita, ponendo in evidenza di essere stato toccato lievemente ed involontariamente sulla spalla dal gesto con il quale l’arbitro lo ha invitato ad uscire. La reclamante contesta, inoltre, l’aver il Fabiani attinto l’arbitro con una ‘spinta energica’, per contro rilevando di aver fortuitamente sfiorato la sua maglietta con un gesto del braccio nell'invitarlo ‘a passare la domenica con la fidanzata’. La società giustifica, altresì, la presenza del Fabiani nell’atrio dello spogliatoio, in quanto espressamente autorizzato dall’arbitro. Per queste ragioni contesta la sanzione dell’ammenda, avendo l’arbitro identificato il Fabiani al momento della ‘chiama’ ed essendo il suo nominativo riportato nella distinta di gara. La società, infine, seppur riconosce l’aver il Fabiani tenuto un comportamento riprovevole, in quanto avrebbe dovuto presentare le proprie riserve all’arbitro con toni e modi diversi, nega la reiterazione delle offese, contestando i fatti riportati dall’arbitro in sede di referto poiché costruiti ‘ad uso e consumo’, ritenendo l’inibizione spropositata e l’ammenda totalmente ingiustificata. La Commissione, richiesto ed acquisito un supplemento di rapporto ai fini istruttori, considerato che il fine primario del supplemento è quello di fornire all’Organo Giudicante gli elementi di fatto necessari per poter meglio comprendere la dinamica dei fatti oggetto di contestazione; preso atto che l’arbitro con il supplemento di rapporto non ha adempiuto alla richiesta di integrazione formulatagli, fornendo quelle precisazioni che, in relazione ai motivi di reclamo, erano da considerarsi di rilievo essenziale ai fini del decidere, essendosi, invero, limitato a controdedurre per ‘polemizzare’ con la reclamante. Per queste ragioni, la Commissione ha ritenuto opportuno disporre – ai sensi dell’art. 34, comma 5, C.G.S., la convocazione del Direttore di Gara c/o di sé, per riferire in merito all’accadimento dei fatti oggetto di contestazione. All’udienza del 22.03.2013, si è presentato l’A.E. della sezione di Firenze il quale ha confermato di aver effettivamente identificato il sig. Fabiani al momento della ‘chiama’, ma di avergli fatto presente che il numero dei dirigenti ammessi era di tre unità e non di quattro, invitandolo ad uscire immediatamente in quanto soggetto non autorizzato. L’arbitro ha inoltre riconosciuto nel dirigente Fabiani la persona che entrava indebitamente nello spogliatoio e gli toglieva di mano le distinte e il contenitore dei cartellini, precisando di aver cominciato a gridare, invano, per ottenerne la restituzione. La Commissione, riunitasi in camera di consiglio, delibera quanto segue. La reclamante, in buona sostanza, contesta l’indebita intrusione nello spogliatoio arbitrale da parte del Fabiani, in quanto soggetto autorizzato indicato nella distinta di gara; l’aver il Fabiani attinto con una spinta energica l’arbitro; i fatti posti a fondamento dell'ammenda, in quanto logicamente incompatibili con la sanzione inflitta al Fabiani. La descrizione dei fatti fornita dall’arbitro in sede di referto, poi confermata in sede di supplemento, appare puntuale e priva di contraddittorietà nell’affermare l’esistenza degli avvenimenti oggetto di contestazione. Infatti, l’arbitro - come indicato in parte narrativa - ha riconosciuto nel Fabiani la persona che entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale, gli toglieva di mano il contenitore dei documenti rifiutandone la restituzione. Le deduzioni della reclamante in punto ‘indebita intrusione’ trovano smentita dall’esame della documentazione ufficiale, dalla quale emerge che il dirigente accompagnatore Ufficiale era il sig. Mariano Dini e non, come erroneamente sostenuto dalla reclamante, il sig. Fabiani, il cui nominativo, inizialmente presente sulla lista, risulta esser stato cassato e sostituito proprio con il nominativo dello stesso sig. Dini. Peraltro, occorre rilevare che già in sede di prima refertazione l’arbitro aveva dichiarato che “il riconoscimento da parte mia (del Fabiani n.d.r.) è stato possibile in quanto, prima della gara, era annotato nelle note come dirigente addetto all’Ufficiale di gara e mi era stato riferito che era il presidente. Ma, come da disposizioni, alla richiesta della società Monzone 1926 di far accomodare in panchina questa persona, ho invitato la società ad eliminare un dirigente ed hanno scelto l’addetto ufficiale di gara che ha poi assistito alla gara dalla tribuna”, con ciò palesando di non aver autorizzato il Fabiani a sostare nel recinto spogliatoi e, a maggior ragione, a svolgere le funzioni proprie del dirigente accompagnatore addetto all’Ufficiale di gara che, nel caso di specie, erano invece di competenza del dirigente Dini. Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, riguardante la presunta ‘spinta energica’, all’esito dell’indagine integrativa niente di nuovo è emerso, potendosi, pertanto, ritenere sufficiente ai fini istruttori gli elementi contenuti nel referto gara e la descrizione dei fatti fornita dalla stessa reclamante, con la quale riconosce l'aver il Fabiani, al momento del diverbio, invitato l’arbitro a fare una doccia, accompagnando le parole con un gesto del braccio che colpiva l’arbitro. Tesi dalla quale emerge con tutta evidenza che il dirigente era ormai in preda al nervosismo (deduzione che trova conferma dalla sottrazione del contenitore dei documenti), consentendo di poter escludere all’esito del giudizio interpretativo l’ipotesi di una condotta colposa. Dunque, un comportamento che appare frutto della volontà e dell'intenzione (tantoché la stessa reclamante lo definisce di 'semplice scherno') che, seppur limitato nei suoi effetti lesivi, è contrario ai principi di correttezza e di rispetto dei terzi, tanto più poi se il soggetto agente ricopre, come nel caso di specie, incarichi di rappresentanza della compagine societaria e la persona offesa è il Direttore di gara, rappresentando siffatta condotta il manifesto di un ampio e diffuso malcostume proprio delle gare della LND, dove l'arbitro viene percepito come il principale bersaglio da colpire. Sanzione congrua. Per quanto attiene infine il terzo motivo di impugnazione, occorre rilevare che l'ammenda è stata comminata dal G.S.T. per aver consentito a dirigente non indicato in distinta di accedere allo spogliatoio arbitrale e non, come erroneamente interpretato dalla reclamante, per la mancata identificazione del dirigente stesso. Infatti, come è emerso dal corso dell’istruttoria l’arbitro ha in un primo momento provveduto ad identificare il Fabiani, in quanto soggetto in lizza a prendere posto nella distinta di gara, salvo poi sostituire su richiesta della reclamante il nominativo di quest’ultimo con quello del dirigente Dini. Sanzione congrua. P.Q.M. la C.D.T.T.: - Respinge il ricorso proposto dall’U.S.D. Monzone 1926, e per l’effetto conferma i provvedimenti impugnati; - ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it