COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 28/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 131 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della “ U.P. Baldaccio Bruni “ avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il sig. Chiasserini Enzo con una squalifica fino al 21/05/2013. C.U. n.45 del 21/02/2013.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 54 del 28/03/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
131 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della “ U.P. Baldaccio Bruni “ avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il sig. Chiasserini Enzo con una squalifica fino al 21/05/2013. C.U. n.45 del 21/02/2013.
Il tesserato in oggetto, allenatore della società Baldaccio Bruni, sul finire della gara, veniva allontanato dal terreno di gioco per aver offeso l’arbitro e per avergli posto il dito medio sul petto, facendo pressione. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di tre mesi.
Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società, sottoscritto anche dal sig. Chiasserini Renzo. La reclamante sostiene che l’allenatore entrava sul terreno di gioco per protestare contro alcune decisioni tecniche del D.G.,lamentandone la scarsa competenza tecnica. Conferma il fatto che il proprio tesserato si avvicinava all’arbitro con il dito medio puntato e lo sfiorava appena, senza esercitare alcuna pressione. Pertanto la società chiede una riduzione della sanzione, ritenendo che il sig. Chiasserini, pur comportandosi in maniera non regolamentare, ha soltanto avuto una comprensibile reazione a quella che in quel momento riteneva una ingiustizia, senza però offendere ma limitandosi ad affermare che l’arbitro era privo di competenze tecniche. A calce del reclamo l’allenatore in questione chiede di essere ascoltato.
In data 22/03/2012 comparivano davanti a questa C.D. il sig. Mario Casula in qualità di rappresentante della società Baldacci Bruni ed il Sig. Chiasserini Enzo quale firmatario del reclamo.
Agli stessi veniva data lettura del Supplemento di rapporto gara, dove il D.G. confermava le offese ricevute e specificava che il tesserato in questione gli puntava l’indice della mano destra al petto, picchiettando il dito come a rimarcare quanto stava dicendo, senza procurargli alcun dolore. Dopo la lettura del supplemento prendeva la parola il sig, Chiasserini che confermava di aver tacciato di incompetente il D.G. e di averlo toccato, con lieve ticchettio, al petto. Il tutto avveniva al 49 del secondo tempo.
Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti del procedimento ritiene provati i fatti ascritti al tesserato in oggetto. Ritiene altresì che l’episodio del contatto con il D.G. sia stato da quest’ultimo descritto, in sede di supplemento di rapporto, in maniera più sfumata. In tale sede infatti l’arbitro descrive il contatto definendolo “picchiettamento”. Tale definizione lascerebbe intendere come non vi sia stata alcuna pressione fisica ma unicamente l’intenzione di sottolineare gli errori tecnici che, secondo l’allenatore in questione, erano stati commessi durante la gara. Alla luce di tale considerazione questa Commissione Disciplinare ritiene più congrua una squalifica di due mesi rispetto alla condotta posta in essere dal tesserato in oggetto.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
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