COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 28/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 132 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A. C. Galluzzo 2010 A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha squalificato: – il calciatore Kodaboyi Rafat, per sei gare; – il calciatore Carmignani Giovanni, fino al 14.06.2013. (C.U. n. 34/ 2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 28/03/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 132 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A. C. Galluzzo 2010 A.S.D. avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha squalificato: - il calciatore Kodaboyi Rafat, per sei gare; - il calciatore Carmignani Giovanni, fino al 14.06.2013. (C.U. n. 34/ 2013). Con reclamo, estremamente sintetico, la Società A.C. Galluzzo 2010 impugna i provvedimenti che di seguito si riportano: - “Kodaboyi Faratm espulso per essersi recato sotto la tribuna offendendo i tifosi avversari, alla notifica del provvedimento disciplinare, offendeva il D.G. cercando altresì di aggredirlo ma veniva allontanato dai propri compagni di squadra”. - “Carmignani Giovanni, espulso per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare spingeva sul petto il D.G. con una mano facendolo indietreggiare di un passo. Nel contempo lo minacciava e lo offendeva”. Il gravame si fonda su semplici negazioni senza apportare quei dati e fatti concreti che possano consentire di interpretare in una maniera diversa da quella data dal Primo giudice le risultanze degli atti ufficiali. Infatti in riferimento al Kodaboyi, censurandone il comportamento, la reclamante si limita a negare che il calciatore si sia deliberatamente recato sotto le tribune per offendere il pubblico di parte avversa. In ordine alla posizione del Carmignani ne ammette il comportamento “irriguardoso” escludendo che il calciatore abbia spinto il D.G.. Le medesime tesi venivano svolte dal delegato del Presidente della Società nel corso della richiesta audizione. La Commissione, acquisito il supplemento al rapporto di gara, del quale è stata data lettura al rappresentante della Società, delibera di accogliere solo parzialmente il reclamo. La posizione del calciatore Kodaboyi è assolutamente indifendibile stante quanto da lui commesso e la sanzione comminata non può certamente essere tacciata di assoluta severità. Per quanto si riferisce al calciatore Carmignani si osserva che il D.G. con il supplemento ha, sostanzialmente, ribadito che il tocco è stato lieve per cui, a parere della Commissione, il suo indietreggiamento è da attribuire più al moto per sottrarsi alla spinta che ad un effetto diretto di questa. In ordine alla richiesta della reclamante di commutare la sanzione inflitta a tempo in quella a giornate si osserva che, al di là del fatto che la sanzione debba essere adeguatamente afflittiva, la Commissione, per propria costanza di decisioni, non ha ritenuto e non ritiene di modificare il criterio applicato dai G.S.. Tuttavia, nel rideterminare la sanzione nei suoi confronti, la Commissione non può esimersi dal ricordare al giovane calciatore che la ripetizione di comportamenti quale quello dallo stesso posti in essere saranno oggetto di maggiori sanzioni. P.Q.M. la C.D.T., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto avverso la sanzione irrogata al calciatore Kodaboyi Rafat ed accoglie parzialmente la parte di esso riferito al Carmignani determinandone la squalifica fino al 14 maggio 2013. Dispone la restituzione della tassa.
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