COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 11/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 152 / R – stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. O’ Range Chimera Arezzo avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto l’ammenda di € 2.000,00, nonché la squalifica del campo per una giornata di gara, per quanto accaduto nel corso della gara, valida per la Categoria Promozione, O’ Range Chimera Arezzo, disputata in data 17/03/2013 (C.U. n. 53 / 2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 56 del 11/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 152 / R - stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’A.S.D. O’ Range Chimera Arezzo avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto l’ammenda di € 2.000,00, nonché la squalifica del campo per una giornata di gara, per quanto accaduto nel corso della gara, valida per la Categoria Promozione, O’ Range Chimera Arezzo, disputata in data 17/03/2013 (C.U. n. 53 / 2013). Il reclamo indicato in oggetto, tempestivamente prodotto, tende ad ottenere una riduzione delle sanzioni comminate attraverso lo “smentire tutti gli accadimenti in quanto una parte di essi si sono svolti seppur in toni minori da quanto riportato nei referti di gara…”. Dopo aver ammesso una serie di contestazioni da parte del pubblico, che definisce vibrate ed esagerate con conseguente scuotimento della rete, afferma che il ritardo nell’apertura della porta dello spogliatoio arbitrale è stato causato dalla lentezza con la quale il dirigente addetto si muove (essendo lo stesso dirigente di stazza considerevole). Rileva una differenza di tempi tra il rientro della terna nello spogliatoio e la chiamata indirizzata dalla medesima alla P.S., precisando che la gara si è conclusa alle ore 16,49, la terna ha impiegato 5 minuti a rientrare mentre la chiamata, della quale si riserva di produrre documentazione, è avvenuta alle ore 17.00. Afferma di essere entrato a seguito di un invito a colloquiare e di aver detto discorsivamente “che sarebbero da denunciare per quello che hanno combinato”, riferendosi al calcio di rigore concesso agli avversari. Ritiene che il supplemento al rapporto redatto dell’A.A. n. 2 sembra vergato con una grafia “molto simile da quella del D.G. come se fosse stato sotto dettatura”. Infine conclude con l’affermare che l’intercalare con il quale la terna è stata insultata appartiene ad uno slang più fiorentino che non aretino. Nel corso della richiesta audizione non deposita alcuna attestazione della P.S. e, avuta cognizione del supplemento richiesto al D.G. da questa Commissione, ribadisce le affermazioni e le conclusioni già riportate in sede di reclamo esprimendo amarezza per le affermazioni della terna arbitrale che ritiene assolutamente non veritiere. Concluso il dibattimento la Commissione rileva che, in riferimento a quanto oggetto di contestazione da parte del G.S., la reclamante, dopo aver sostanzialmente confermato i fatti accaduti, sia pure descrivendoli in maniera da ridurne la gravità, non apporta alcuno di quegli elementi concreti, costantemente richiesti da questa C.D in casi similari, al fine di poter interpretare sotto un profilo diverso quanto indicato dalle decisioni impugnate. In assenza di elementi concreti il rapporto di gara riveste, alla luce del disposto normativo, il carattere di prova assoluta e di conseguenza, come nella presente fattispecie, non rimuovibile. I supplementi di rapporto, resi dal D.G e dai due A.A., confermano in toto l’accaduto per cui alla C.D. compete unicamente valutare la sanzione impugnata sotto il profilo dell’entità. Più in particolare in ordine ai fatti contestati, si rileva che la reclamante non smentisce l’episodio degli sputi che hanno raggiunto un A.A. e nulla adduce in riferimento alla recidività relativa sia ai comportamenti offensivi e minacciosi del pubblico, sia all’introduzione di alcuni spettatori (una decina) nel recinto e sul terreno di gioco, ulteriormente confermati dalla Terna. Eventi che, oltre a violare una precisa norma federale, sono potenzialmente idonei a causare danni a persona o cose. Assolutamente ingiustificabile è la presenza del Presidente, il quale, nonostante la sua carica, non poteva recarsi negli spogliatoi perchè non compreso nelle liste di gara. A tal proposito il D.G. nel supplemento qui reso precisa di non aver autorizzato il Presidente ad entrare nello spogliatoio arbitrale e che, anzi, lo stesso è stato invitato ad uscire da un agente della P.S. Osserva ancora la Commissione che le minacce e le offese del pubblico non possono essere considerati come elementi normali in una competizione sportiva e in quanto tali giustificati o giustificabili. Infine del tutto incomprensibile è l’accenno al tempo impiegato dalla terna arbitrale a chiamare gli organi di Polizia dato che, come indicato dal D.G., in maniera condivisa da questo Collegio proprio sulla base delle indicazioni della reclamante in merito, esso è stato assolutamente fisiologico. In ordine alla verosimiglianza delle scritture del rapporto dell’A.A. n. 2 con quello del D.G., premesso che “prima facie” tale verosimiglianza non appare, i due atti risultano sottoscritti da persone diverse, dovendosi ricordare alla reclamante che è la sottoscrizione ad attestare la provenienza di uno scritto. Peraltro l’A.A. interessato ne ha, ancora in sede di supplemento, confermato l’autenticità. Alla luce di quanto sopra la C.D. ritiene essere del tutto provati i fatti contestati, per cui la decisione impugnata deve essere esaminata esclusivamente sotto l’aspetto della congruità delle sanzioni. Quanto sopra premesso la C.D.T. ritiene che i fatti contestati possano essere oggetto di revisione sotto il profilo dell’entità della sanzione. P.Q.M. La C.D.T., in parziale accoglimento del reclamo, determina la misura dell’ammenda in € 1.500,00, confermando la squalifica per una giornata del campo. Dispone la restituzione della tassa.
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