COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 05.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CASTELLO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OTRICOLI – CASTELLO CALCIO DISPUTATA AD OTRICOLI IL 16.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.110 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’OMOLOGAZIONE DELLA GARA E PER L’APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE DELL’ART.17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 115 del 05.04.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CASTELLO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA
GARA OTRICOLI – CASTELLO CALCIO DISPUTATA AD OTRICOLI IL 16.03.2013, AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.110 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 20.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE
ALL’OMOLOGAZIONE DELLA GARA E PER L’APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE
DELL’ART.17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.04.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Castello Calcio chiedendo la vittoria a tavolino
con il punteggio di 0-3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato preliminarmente che il reclamo proposto dalla Società Castello Calcio non risulta
essere spedito alla controparte Società Otricoli, così come disposto dall’art.46 comma 1 del
Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
Delibera di dichiarare inammissibile il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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