COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 12.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ USD OTRICOLI IN RIFERIMENTO ALLA GARA OTRICOLI – CASTELLO DISPUTATA AD OTRICOLI IL 16.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.110 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €. 600,00 ALLA SOCIETA’.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 12.04.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ USD OTRICOLI IN RIFERIMENTO ALLA
GARA OTRICOLI - CASTELLO DISPUTATA AD OTRICOLI IL 16.03.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.110 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL 20.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE
ALL’AMMENDA DI €. 600,00 ALLA SOCIETA’.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.04.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo la Società USD Otricoli, chiedendo la riduzione della
sanzione. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti ufficiali di gara e dall’audizione dall’arbitro è emerso che, successivamente alla
segnatura della squadra ospite, quattro o cinque calciatori dell’Otricoli hanno accerchiato
l’arbitro per protestare; in tale contesto uno di costoro, non identificato, lo ha colpito con
un calcio alle natiche procurandogli solo un lieve dolore che non gli ha impedito di
portare a temine la gara.
Alla luce dei fatti sopra accertati, la sanzione irrogata dal G.S. appare congrua e
meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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