COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 12.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POZZO 1985 IN RIFERIMENTO ALLA GARA POZZO 1985 – COSTANO DISPUTATA AD POZZO DI GUALDO CATTANEO IL 24.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.113 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29.03.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MOCANU COSTACHE PER QUATTRO GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 12.04.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POZZO 1985 IN RIFERIMENTO
ALLA GARA POZZO 1985 - COSTANO DISPUTATA AD POZZO DI GUALDO CATTANEO IL
24.03.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
N.113 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 29.03.2013, PUBBLICATA IN PARI
DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MOCANU COSTACHE PER
QUATTRO GARE;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 11.04.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo la Società ASD Pozzo 1985, chiedendo la riduzione
della sanzione. Era presente l’arbitro della gara e presente la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto già descritto nel referto
circa il comportamento violento posto in essere a fine gara dal calciatore Mocanu nei
confronti di un avversario. L’arbitro ha peraltro riferito di non aver accertato provocazioni
nei confronti del Mocanu, tali da poter in ipotesi spiegare le ragioni del suddetto
comportamento violento.
La sanzione irrogata dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti addebitati e come tale
meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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