CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 8 del 04/04/2013 – sig. Sergio Mignardi/Federazione Italiana Hockey

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 8 del 04/04/2013 - sig. Sergio Mignardi/Federazione Italiana Hockey L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente Decisione nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2012, presentato in data 16 ottobre 2012 da Sergio Mignardi, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Fontana, contro la Federazione Italiana HOCKEY (F.I.H.), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori, contro Luca Di Mauro – Presidente pro tempore della F.I.H.- rappresentato e difeso dall’avv. prof. Guido Valori, CUS Catania, nonché, in qualità di controinteressati, contro i consiglieri federali eletti nell’assemblea tenutasi in data 22/23 settembre 2012, nelle persone di Giovanni Admo Rossi, Giuseppe Palmieri, William Grivel, Vincenzo Corso, Luca Pisano, Giuseppe Rosciano, Sebastiano Scalisi, Eugenio Ardito, Stefania Spagnulo, Marco Saviatresta non costituitisi in giudizio e il Revisore dei Conti eletto nella medesima assemblea (nella persona del dott. Sergio Rossi), non costituitosi in giudizio per l’annullamento e la ripetizione dell’assemblea elettiva della Federazione Italiana Hockey, tenutasi in data 22/23 settembre 2012, e degli atti ad essa collegati, preparatori, connessi e successivi, uditi, nell’udienza del 18 marzo 2013, il Relatore, Pres. Riccardo Chieppa, l’avv. Giovanni Fontana per il ricorrente e l’avv. prof. Guido Valori per la F.I.H. e per Luca Di Mauro, presidente pro tempore della F.I.H. RITENUTO IN FATTO 1.- Con atto depositato il 16 ottobre 2012 ed iscritto al n. 22 del registro dello stesso anno, Sergio Mignardi, quale candidato presidente della F.I.H., ha impugnato avanti a questa Alta Corte i risultati della Assemblea elettiva (22-23 settembre 2012) della F.I.H. per il rinnovo delle cariche federali, chiedendo all’Alta Corte di: - dichiarare la propria competenza o, in subordine, rimettere la causa al giudice ritenuto competente; - dichiarare l’obbligo di rifare il calcolo delle società aventi diritto al voto e dei voti plurimi con i dati della stagione agonistica 2010/2011; - procedere al ricalcolo delle società aventi diritto al voto e alla esatta attribuzione dei voti plurimi spettanti; - ordinare la ripetizione dell’Assemblea regionale siciliana (F.I.H.) per l’elezione dei rappresentanti dei tecnici ed atleti; - sovraintendere alla anzidetta ripetizione con nomina di un proprio commissario ad acta; - ammettere all’elettorato (attivo) i tecnici regolarmente tesserati anche se non in possesso di licenza; - ripetere le elezioni regionali dei tecnici con la più ampia base elettorale di cui sopra; - sovraintendere alla loro ripetizione con un proprio commissario ad acta; - dichiarare inesistente, invalida, nulla, inefficace e/o annullare l’affiliazione del CUS Catania Hockey per gli anni 2010/2011 e 2011/2012 e, pertanto, dichiarare il non diritto al voto di detta società e, in subordine, la decadenza dell’attuale Presidente Federale Di Mauro per mancata rinuncia all’incarico di Presidente del CUS Catania; - in ogni caso dichiarare invalida e/o inefficace e/o nulla e/o annullare l’assemblea elettiva del 22/23 settembre 2012 e, per l’effetto, ordinarne la ripetizione con le opportune garanzie, anche di parità di condizioni, sovraintendendone lo svolgimento attraverso commissario ad acta. Il ricorrente ha dedotto: 1) sulla competenza dell’Alta Corte: dall’oggetto della controversia sulla validità di Assemblea elettiva discende sia la notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo, sia - atteso anche il rilievo esterno della materia elettorale (degli organi al vertice di Federazione) - la indisponibilità del diritto fatto valere alla luce della giurisprudenza di questa Alta Corte. Quindi, dalla mancanza (di previsione) di ricorso in sede di giustizia federale nella materia risulta la proponibilità del ricorso avanti all’Alta Corte; 2) nel merito: a) nullità, invalidità, annullabilità del computo delle società ammesse al voto e dei voti attribuiti, in relazione alla convocazione del 30 luglio 2012, alla previsione dell’art. 8 Regolamento organico (anno agonistico – rectius, nel testo del regolamento, anno sportivo - 1 settembre al 31 agosto successivo), all’art. 17, comma 6, Statuto F.I.H. (partecipazione affiliati in base attività agonistica nell’anno sportivo precedente alla convocazione dell’Assemblea, tenuto altresì conto “dell’art. 42, comma 1, lett. c”, Regolamento organico, dell’art. 21 comma 2, Statuto); laddove, invece, sarebbe stata presa a parametro l’attività svolta nel medesimo anno 2011/2012 di convocazione dell’Assemblea, attività che sarebbe stata ancora in corso al momento della stessa convocazione; b) invalidità dell’Assemblea regionale siciliana del 7 settembre 2012, in relazione, tra l’altro, all’apertura del seggio prima dell’ora prevista, con conseguente invalidazione di 12 voti dei relativi delegati regionali; c) invalidità dei voti del CUS Catania, inesistenza/invalidità della sua affiliazione: d) “doping dei voti” per aumento delle società sportive e dei voti siciliani, ed in più in base ad anno di riferimento errato; e) partecipazione di una minima parte degli allenatori tesserati, il requisito doppio previsto dall’art. 18, comma 1, b), dello Statuto (tesserato e licenza ingaggio da società), contrasterebbe con la legge Melandri; f) mancata trasparenza, imparzialità e buon andamento della F.I.H., mancanza di lealtà e fair play, in relazione alla mancata messa a disposizione al candidato ricorrente dell’elenco dei candidati regionali per la quota tecnici ed atleti per indirizzare programmi e farsi conoscere; all’assemblea non sarebbe stata concessa la proiezione di slides sul programma; solo alla ore 13.30, a seguito di rinnovata richiesta e ad operazioni elettorali quasi terminate, sarebbe stato fornito il prospetto dei voti ammessi, senza indicazione delle società ammesse e dei relativi voti, dei votanti in proprio o per delega, malgrado ulteriore richiesta, rimasta senza esito, così come la ulteriore domanda di accesso agli atti; manchevolezze nel verbale e nella procedura, tra le quali quella in ordine alla richieste di utilizzare il proiettore, all’adozione di una serie di atti (con erogazioni di danaro) al solo scopo di captare la benevolenza, con alterazione della parità dei partecipanti alla competizione e ad un complesso di azioni con mancanza di trasparenza ed imparzialità. 2.- Con ordinanza presidenziale 24 ottobre 2012 è stata disposta una serie di adempimenti istruttori mediante acquisizione documentale e chiarimenti documentati, riguardanti: 1) prospetto di raffronto tra il computo delle società ammesse al voto e dei voti plurimi attribuiti, prendendo a base, rispettivamente, i dati della stagione sportiva 2010-2011 e della stagione sportiva 2011-2012 ed in ogni caso mettendo in evidenza le società che hanno effettivamente partecipato alla votazione; 2) avviso di convocazione dell’assemblea regionale siciliana e copia del relativo verbale e relativi allegati ed in ogni caso l’indicazione dell’orario di apertura del seggio; 3) chiarimenti documentati sulla posizione del CUS Catania e del CUS Catania Hockey ed in ogni caso i relativi moduli di affiliazione per l’anno in corso e nei due precedenti; 4) elenco delle società e dei votanti nell’assemblea 22/23 settembre 2012, con indicazione della persona legittimata al voto e delle eventuali società e soggetto delegato e delegante; 5) deleghe ammesse al voto, elenco degli allenatori tesserati F.I.H. e di quelli ammessi al voto; 6) norme dello Statuto e dei regolamenti per la parte relativa ai ricorsi endofederali in materia assembleare ed elettorale; assegnando alla Federazione il termine del 6 novembre 2012 e alle altre parti l’ulteriore termine del 16 novembre 2012 per eventuali integrazioni, con obbligo a ciascuna parte di reciproco scambio della documentazione eventualmente in via telematica. 3.- Si è costituita la F.I.H., che, con memoria 25 ottobre 2012, ha ampiamente contestato sia l’ammissibilità e l’ampiezza delle richieste, anche in relazione ai poteri della Corte adita, sia tutti i motivi di ricorso, sostenendo, tra l’altro: - l’attività agonistica ufficiale della F.I.H. termina il 30 giugno di ogni anno, di modo che, ai fini della valutazione della attività delle singole società ed associazioni sportive, non aveva alcun senso prendere a parametro l’anno precedente, valutabile, invece, ai fini della attribuzione del numero dei voti assegnati, solo nel caso di attività sportiva in itinere, richiedendosi una stagione sportiva-agonistica conclusa; - l’assemblea era stata celebrata anticipatamente su richiesta del C.O.N.I., anziché nel corso dell'attività agonistica; - l’attribuzione del diritto di voto (base e plurimi aggiuntivi) era correttamente avvenuta a favore delle società con anzianità di almeno un anno di affiliazione dalla celebrazione dell’assemblea e che avessero svolto nella stagione 2011/2012 (già conclusa al momento della convocazione) attività sportiva. Con ulteriori memorie depositate il 5 e 7 dicembre 2012 il ricorrente e la Federazione hanno illustrato le loro posizioni difensive. 4.- Con ordinanza Collegiale 18 dicembre 2012, n. 28, a seguito di udienza del 12 dicembre 2012, questa Alta Corte, in considerazione: - della persistente contestazione tra le parti sull’anno di riferimento per il calcolo della attribuzione dei voti a ciascun elettore, salvo ed impregiudicato l’esame di ogni eccezione e richiesta delle parti, compresa quella sulla interpretazione di anno sportivo se identico o meno ad anno agonistico e stagione terminata; - della manifesta esigenza preliminare di chiarire in punto di fatto uno dei profili sollevati dalla difesa della Federazione resistente, cioè se dopo la data 30 luglio 2012, di convocazione dell’assemblea, vi sia stata attività comunque rilevante ai fini della attribuzione di voti (plurimi); ha disposto che la Federazione Italiana Hockey fornisse chiarimenti documentati per il periodo dal 30 luglio 2012 al 31 agosto 2012 su tutta la eventuale attività sportiva o agonistica compiuta nell’ambito di competenza, chiarendo in ogni caso la rilevanza o meno ai fini della prevista attribuzione dei voti; ha assegnato alla Federazione e alle parti intimate con il ricorso il termine del 12 gennaio 2013, ore 12, per il deposito degli atti indicati, insieme ad una relazione illustrativa e al ricorrente il termine del 26 gennaio 2013, ore 12, per eventuale integrazione istruttoria o richiesta di acquisizione di prove o altre deduzioni; con obbligo a ciascuna parte di reciproco scambio della documentazione eventualmente in via telematica. 5.- Esperiti gli adempimenti richiesti, il Presidente dell’Alta Corte ha fissato l’udienza di discussione del 18 marzo 2013. Nella imminenza della udienza la Federazione (insieme al Presidente) ha depositato memoria illustrativa di replica, confermando sostanzialmente tutte le precedenti tesi difensive e richiamandosi alla ampia documentazione acquisita. Il ricorso è stato discusso nella predetta udienza pubblica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- Preliminarmente deve essere precisato che, secondo una giurisprudenza costante di questa Alta Corte, rientrano nella sua competenza le controversie che coinvolgono le elezioni degli organi di vertice delle Federazioni, in relazione alla non disponibilità - e non arbitrabilità - dei relativi diritti (art. 12 bis, comma 1, art. 12 ter, comma 1, Statuto C.O.N.I.; art. 60, comma 5, Statuto F.I.H.). Infatti, la materia delle assemblee elettorali e del procedimento elettorale di organo al vertice di Federazione sportiva nazionale, per i compiti e le funzioni affidate dal C.O.N.I. e dall’ordinamento sportivo, deve essere considerata, anche in relazione ai motivi delle contestazioni dedotte, caratterizzata da diritti indisponibili, di particolare rilevanza per l’intero ordinamento sportivo nazionale (v. decisione n. 15 del 2011 e argomentando da decisione n. 3 del 2010 di questa Alta Corte relativa alla decadenza di Consiglio nazionale e convocazione di Assemblea elettiva di federazione). 2.- Tuttavia, non è sufficiente per l’ammissibilità del ricorso la non arbitrabilità (indisponibilità del diritto fatto valere) e la notevole rilevanza delle questioni di fatto e diritto per l’ordinamento sportivo, in quanto, anche per queste controversie elettorali, vige la regola generale (art. 1, comma 3, Codice Alta Corte, in relazione all’art. 12 bis Statuto Coni) del previo esaurimento degli eventuali ricorsi e rimedi endofederali, come presupposto processuale per poter adire l’Alta Corte, quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva ( v. decisioni n. 21. 22 e 24 del 2011 e n. 25 e 26 del 2012). Su questo ultimo profilo va rilevato preliminarmente (come dettagliatamente esposto nel prosieguo della motivazione) che il ricorrente non si è previamente avvalso di taluni rimedi e ricorsi offerti dalla giustizia endofederale, onde risulta, per questa parte, una prima ragione di inammissibilità. Infatti, l’attuale ricorrente si è semplicemente limitato, in sede di assemblea nazionale elettorale, ad insistere sulla diversa (ancorché in ipotesi legittima) pretesa di accesso agli atti (asseriti non compiutamente conosciuti), la cui eventuale mancanza non lo esonerava affatto dall’onere, a pena di decadenza, di proporre tempestivo ricorso alla giustizia federale. In altri termini nel sistema della giustizia sportiva, secondo le previsioni dello Statuto del C.O.N.I. e dei relativi Codici, non può essere ammessa una opzione di ricorrere per saltum a questa Alta Corte, ove siano previsti rimedi o ricorsi endofederali. Ovviamente resta salva la facoltà di integrare i motivi dell’impugnazione in sede federale (o in eventuale successivo giudizio innanzi a questa Alta Corte, proposto contro decisione della giustizia federale) a seguito della sopravvenuta messa a disposizione degli atti richiesti in difetto di una completa conoscenza. In realtà i rimedi endofederali della F.I.H., in materia elettorale (affidati sempre alla determinazione finale della Commissione Unica di Appello), hanno, dopo quelli relativi alla attribuzione dei voti singoli e aggiuntivi dell’elenco federale (art. 19, comma 2, Statuto; art. 46, Regolamento Organico) e alle mancate convalide delle candidature (art. 19, comma 8, e art. 55, comma 4, Statuto; art. 50, Regolamento Organico), come elemento di chiusura, la previsione dell’art. 19, comma 8, Statuto, in relazione all’art. 55, Regolamento Organico. Infatti, ogni partecipante alla assemblea elettorale (elettori e candidati e, quindi, anche il ricorrente candidato alla Presidenza federale) può utilizzare un apposito rimedio di giustizia (sempre avanti alla Commissione Unica d’Appello) per far valere le proprie ragioni riguardo a vizi relativi alla stessa Assemblea (risultati e partecipazione, ovviamente non coperti da precedenti rimedi esperibili). Da rilevare che non vi è stata alcuna contestazione sulla legittimità, congruità e coerenza del sistema (puntualmente invocato dalla difesa federale), caratterizzato da esigenze di far emergere ogni questione o contestazione durante lo svolgimento e prima della conclusione della procedura elettorale nella fase assembleare. 3.- Quanto ai motivi di impugnazione nei ricorsi elettorali deve essere richiamato il generale principio di esigenza di specificazione degli stessi motivi, dovendosi escludere sia la possibilità di motivi generici, sia la possibilità di un riesame o revisione generale, in quanto l’esame del giudicante in sede di giudizio impugnatorio rimane circoscritto alle censure specificamente proposte in relazione ai vizi denunciati contro l’atto impugnato. Nell’applicazione del rigore dell’anzidetto principio deve, oltre che della materia del contendere, tenersi conto: - delle possibilità per il ricorrente sia di accesso e di partecipazione al procedimento elettorale preparatorio, sia di presenza alla fase di votazione e scrutinio, soprattutto quando per le caratteristiche procedimentali si svolga in un’unica sede di votazione in assemblea elettiva e vi sia possibilità di conoscenza delle operazioni, senza peraltro trascurare sia difficoltà eventuali e ritardi all’accesso (di fatto o di diritto) da parte dello stesso ricorrente (risolvibili attraverso motivi aggiunti), sia difetti o mancanze procedurali, ferma la non opponibilità dalla parte che vi ha dato causa. - degli eventuali rimedi previsti dallo specifico ordinamento elettorale a tutela nelle singole fasi elettorali, con le possibili conseguenze di preclusione o di consumazione in caso di omesso utilizzo di tali rimedi o di esercizio limitato a taluni vizi; - della chiarezza e specificità delle previsioni normative dei rimedi e ricorsi nello specifico ordinamento nella materia elettorale, in modo da poter escludere gravi incertezze, insieme a scusabilità di ritardi procedimentali nella tutela. 4.- Giova, inoltre, precisare che il ricorso in esame, senza data, ma pervenuto alla Federazione e contestualmente notificato alle controparti e depositato presso la Segreteria dell’Alta Corte il 16 ottobre 2012, investe la validità delle operazioni elettorali della Assemblea elettiva nazionale del 22-23 settembre 2012 della F.I.H., coinvolgendo nei motivi e/o nelle conclusioni l’Assemblea regionale Siciliana della F.I.H., svoltasi il 7 settembre 2012, e taluni comportamenti e affiliazioni nell’ambito delle Regioni Sicilia e Marche, nonché richiedendo la nomina di commissario ad acta per sovraintendere alla ripetizione delle predette Assemblee. Senz’altro risulta, in modo manifesto, l’impossibilità di ammettere, in questa sede, una impugnativa sulle risultanze della precedente Assemblea elettiva Siciliana per il duplice profilo della tardività (ricorso proposto oltre i trenta giorni dalla conclusione della Assemblea regionale) e del mancato previo espletamento dei rimedi endofederali (art. 42, comma 12, Statuto F.I.H. in relazione agli art. 94 e 55, commi 1 e 2, Regolamento Organico F.I.H.). Egualmente manifesta è la richiesta di nomina di commissario ad acta, in quanto nel sistema della giustizia sportiva ed in particolare dell’Alta Corte non esiste un potere generale di commissariamento per un’attività che rientra nelle funzioni amministrative e di gestione proprie delle singole Federazioni. In realtà si può, in ipotesi, profilare una tale eventualità nei soli casi tassativi di mancato tempestivo adempimento dell’obbligo di conformarsi alle decisioni in sede di esecuzione. Il che presuppone la previa esistenza di decisione dell’Alta Corte o di lodo arbitrale T.N.A.S. generatori di obbligo di ottemperanza (art. 14, comma 6, Codice Alta Corte e art. 29, comma 6, Codice T.N.A.S.). Allo stesso modo sono inammissibili in questa sede tutti i profili relativi a comportamenti o a una pretesa decadenza del Presidente federale, in quanto l’azione avanti a questa Alta Corte è di tipo impugnatorio, dovendosi escludere la possibilità di ricorsi direttamente proposti per un controllo e una vigilanza generale sulle Federazioni sportive e per di più senza avere utilizzato i previsti rimedi endofederali. 5.- Il complesso dei rimedi e ricorsi, nella materia elettorale della F.I.H., è disciplinato - per esigenze innanzi accennate - in relazione alle cadenze degli adempimenti, che devono intervenire necessariamente nei trenta giorni tra convocazione e svolgimento della relativa Assemblea nazionale elettiva, tenendo conto che: - la convocazione deve essere fatta con un avviso inviato (art. 19, Statuto F.I.H. e art. 47, comma 2, Regolamento Organico F.I.H.) agli affiliati (società e associazioni sportive associate: art. 4, Statuto) e ai rappresentanti degli atleti e tecnici. E’ previsto, come già accennato, un ricorso avverso la mancata o erronea attribuzione dei voti alla Commissione Unica di Appello secondo le modalità previste dal Regolamento Organico (art. 19, comma 2, Statuto F.I.H.). Il Regolamento Organico (art. 46, in relazione agli art. 4, comma 1, e art. 5, comma 1) delimita ai soli affiliati (“ogni associato”, cioè società e associazioni sportive dilettantistiche, senza alcuna distinzione circa la tipologia di interesse leso, che può ravvisarsi anche nella utilità di ottenere una parità di trattamento ovvero un aumento o diminuzione dei voti attribuiti nell’elenco anche ad altri affiliati) la possibilità di proporre ricorso motivato (entro le ore 12 del 15° giorno precedente l’Assemblea) per la rettifica o l’eliminazione di errori ed omissioni nella attribuzione del numero dei voti indicato nell’elenco ufficiale predisposto dalla Segreteria Federale, da allegarsi alla convocazione. L’attuale ricorrente si è avvalso del rimedio previsto, contestando l’attribuzione di voti ad una serie di società o associazioni sportive, ricorsi decisi dalla prevista Commissione Unica di Appello, con esito negativo (inammissibilità ed altro), con decisioni che non sono state impugnate in questa sede. Di modo che nel presente giudizio non è rilevante la legittimità o meno della dichiarazione di inammissibilità o altro, risultando solo che, in modo non più contestabile (in mancanza di impugnazione), non è stata ammessa o accolta in sede preliminare all’Assemblea una tutela all’attuale ricorrente. Può invece ritenersi la possibilità, in ipotesi, di un ricorso endofederale mediante il rimedio residuale (suaccennato) di risoluzione delle “controversie” previsto dall’art. 55 del Regolamento Organico, in relazione all’ art. 19, comma 8, Statuto F.I.H. - il ricorso relativo alle controversie sulla partecipazione all’Assemblea attraverso le decisioni del Presidente, nonché sulle decisioni del Presidente dell’Assemblea e sulle delibere assunte dall’Assemblea, avrebbe dovuto essere proposto alla Commissione Unica di Appello nel termine di trenta minuti dal momento in cui erano state assunte le decisioni lesive. L’attuale ricorrente, come risulta dal verbale assembleare, si è limitato a formulare istanze relative all’accesso, ma non ha sollevato avanti al Presidente dell’Assemblea alcuna questione sulla partecipazione all’Assemblea, né ha promosso alcun tempestivo ricorso (entro il breve temine previsto) alla Commissione Unica di Appello, che sarebbe stata competente, in via residuale, anche sulle controversie relative a vizi di partecipazione ed altro della stessa Assemblea e relative risultanze. D’altro canto, il sistema di esigere un’immediatezza di ricorso o di contestazione o di preavviso di futuro esercizio di tutela non è estraneo all’ordinamento sportivo per talune esigenze di certezza o derivanti dalla natura dei rapporti endoassociativi nell’ambito della speciale organizzazione dello sport. Per quanto riguarda un lamentato mancato o tardivo accesso agli atti, relativi tra l’altro ad elenco di affiliati, occorre tenere presente che il ricorrente, nella sua duplice qualificazione di candidato e di tecnico tesserato ed operante nell’ambito della F.I.H., ha dimostrato di conoscere la convocazione, insieme all’elenco ufficiale degli affiliati-associati e relativa attribuzione di voti, avendo formalmente avanzato ricorsi ai sensi dell’art. 19, comma 2, Statuto, e dell’art. 46, Regolamento Organico, contestando i voti attribuiti ad alcune società con richiamo proprio al detto elenco ufficiale, e avendo diffuso prima delle elezioni newsletter con precisi dati numerici e percentuali delle intenzioni di voto a suo favore e relative proiezioni sulla base di indagine diretta, effettuabile e calcolabile su dati definiti affidabili, solo conoscendo il peso ponderale dei voti attribuiti dallo stesso elenco agli interpellati. Invece, lo stesso attuale ricorrente, pur essendo consapevole nel corso dell’Assemblea dell’andamento partecipativo delle operazioni elettorali e, alla fine, anche del risultato elettorale per lui negativo, si è limitato ad una generica richiesta di accesso, senza promuovere o insistere sugli strumenti di tutela, chiaramente previsti dalla giustizia federale ed esercitabili anche in sede di Assemblea. Non può dunque pretendere, in questa sede, di riaprire termini ed ottenere per saltum un riesame da parte di questa Alta Corte. Pertanto, sulla base delle predette considerazioni, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso. 6.- Alla soccombenza del ricorrente segue l’onere delle spese liquidate a favore della Federazione, in relazione alla complessità dello svolgimento processuale, in € 1.550 (millecinquecentocinquanta) oltre IVA e oneri contributivi, oltre il rimborso dei diritti amministrativi corrisposti dalla stessa Federazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, spese a carico del ricorrente come in motivazione. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio telematica del 3 aprile 2013. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Depositato in Roma il 4 aprile 2013. Il Segretario F.to Alvio La Face
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