CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 09 aprile 2013 promosso da: Sig. Maurizio Nassi / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 09 aprile 2013 promosso da: Sig. Maurizio Nassi / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Avv. Aurelio Vessichelli Presidente Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro Avv. Guido Cecinelli Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 9 aprile 2013 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 653 promosso (con istanza prot. n. 2379 del 14 settembre 2012) da: Sig. Maurizio Nassi , rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Toppeta , presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Lanciano alla via Piave 23, come da delega in calce alla istanza di arbitrato istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione intimata * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il Sig. Maurizio Nassi ( la parte istante o l’istante ) è un calciatore professionista, all’epoca dei fatti in forza alla A.C. Mantova , tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la FIGC o la parte intimata ), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, che è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 2. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, aventi ad oggetto un’ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive, la Procura Federale presso la FIGC, ottenuta copia degli atti, svolgeva un’autonoma attività di indagini conclusa con il deferimento, in data 8 maggio 2012, di svariati tesserati, tra i quali l’odierna parte istante, e delle società di appartenenza, per rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro imputate. 3. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare a carico del Nassi la commissione di illecito sportivo in relazione a due gare valevoli per il campionato di serie B: ANCONA – ALBINOLEFFE del 17 gennaio 2009 e ANCONA – MANTOVA del 30 maggio 2010. 4. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 101/CDN del 18 giugno 2012 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la CDN ), ritenuta sussistente la sola commissione dell’ illecito ipotizzato dalla Procura Federale per la gara ANCONA – MANTOVA del 30 maggio 2010 , infliggeva al Nassi , a titolo di responsabilità ex art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di giustizia sportiva ( CGS ) la sanzione della squalifica per anni tre . 5. Contro tale decisione l’odierno istante proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la CGF ). 6. Con decisione pubblicata in forma integrale il 27 agosto 2012 (C.U. 033/CGF) , la CGF disattendeva tutte le censure sollevate dal Nassi e confermava la sanzione irrogata. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 7. Con istanza in data 14 settembre 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport , l’istante dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della decisione , l’annullamento della sanzione da questa irrogata, in subordine la derubricazione dell’illecito sportivo addebitato in omessa denuncia ex art. 7 comma 7 del CGS o in violazione dell’art. 1 comma 1 dello stesso Codice con conseguente riduzione della sanzione. 8. Nella stessa istanza di arbitrato, l’istante designava quale arbitro l’ avv. Marcello de Luca Tamajo. 9. Con memoria datata 20 settembre bre 2012 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto dell’istanza proposta , in quanto infondata. . 10. Nella memoria di costituzione, la Federazione intimata nominava quale arbitro l’ avv. Guido Cecinelli . 11. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l’avv. Aurelio Vessichelli , che in data 3 ottobre 2012 accettava l’incarico. 12. Il 20 novembre si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termini alla parte istante per il deposito di memoria e alla Federazione intimata per il deposito di replica. 13. Alla seconda udienza del 26 febbraio 2013 , il Collegio dava atto del rigetto delle istanze istruttorie formulate in atti e disponeva procedersi alla discussione sull’accordo delle parti che illustravano le rispettive posizioni, riportandosi alle memorie depositate nei termini assegnati. 14. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del Nassi 15. La parte istante , nella propria istanza di arbitrato e nelle rassegnate conclusioni , ha chiesto al Collegio Arbitrale , in riforma della decisione impugnata , l’annullamento della sanzione da questa irrogata, in subordine la derubricazione dell’illecito sportivo addebitato in omessa denuncia, ex art. 7 comma 7 del CGS o in violazione dell’art. 1 comma 1 dello stesso Codice con conseguente riduzione della sanzione b. Le domande della FIGC 16. Nella propria memoria di costituzione e nelle rassegnate conclusioni , la FIGC ha chiesto che l’istanza avversaria venga respinta perché infondata . C.3 La posizione delle parti a. La posizione del Nassi 17. La difesa di parte istante chiede che il Collegio riconosca che le dichiarazioni accusatorie del calciatore Gervasoni a carico del Nassi in relazione ai fatti contestati sono prive del necessario minimo riscontro probatorio in ordine alla affermata responsabilità del Nassi per illecito sportivo ex art.7, commi 1, 2 e 5 del CGS. Rileva ancora l’istante che le dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’odierno istante da parte del Gervasoni risultano prive di riscontro in ordine alla sussistenza in capo al Nassi della responsabilità per illecito sportivo consistente nel tentativo di combine della gara ANCONA - MANTOVA in quanto le dichiarazioni rese dagli altri soggetti coinvolti riguardano la circostanza , non contestata, della partecipazione del Nassi all’incontro precedente allo svolgimento della gara ma non riguardano il ruolo da attribuire al Nassi nel tentativo di combine della partita in esame . La difesa del Nassi chiede in via subordinata che il Collegio derubrichi la contestata violazione per illecito sportivo in violazione per omessa denuncia ex art. 7 comma 7 del CGS . b. La posizione della FIGC 18. La Federazione intimata con ampia e diffusa motivazione insiste per il rigetto dell’ istanza del Nassi sostenendo che l’affermazione di responsabilità del giocatore poggia su basi che sotto il profilo probatorio attingono quanto meno la soglia individuata dall’ordinamento sportivo e che non possono sorgere dubbi sulla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il Collegio ritiene utile in premessa ricordare che la Corte di Giustizia Federale, nella decisione impugnata , afferma in relazione alla gara in esame ANCONA – MANTOVA ed al tentativo di manipolazione del risultato della stessa gara, oggetto di incontri tra alcuni giocatori delle due squadre ( tra i quali il Nassi ) prima della partita : “ .. La Corte, .. ,non ritiene che la decisione ( di primo grado ) dovesse specificare analiticamente il ruolo tenuto da ciascun partecipante una volta accertato lo scopo degli incontri. Ognuno dei presenti a detti incontri deve considerarsi parte attiva del tentativo di combine. “ Ai fini di una corretta e proficua disamina dei fatti oggetto del presente procedimento, occorre prendere le mosse dagli elementi di prova che tanto la Procura Federale quanto gli Organi giudicanti di primo e di secondo grado hanno posto a fondamento rispettivamente dell’atto di deferimento e delle emanate delibere. Tali elementi, in particolare, risiedono nelle dichiarazioni accusatorie rese dal sig. Carlo GERVASONI sia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (P.M. e G.I.P. di Cremona) sia alla Procura Federale. 2. Tenuto conto delle suddette dichiarazioni, il quesito che questo Collegio deve porsi è se le affermazioni medesime siano idonee a comprovare una responsabilità per illecito sportivo a carico del Sig. Maurizio Nassi, così come riconosciuto in sede endofederale e come ribadito dalla F.I.G.C. nelle proprie difese. Ritiene il Collegio, sul piano degli standard probatori, in piena adesione alla giurisprudenza del TNAS, che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che, nel rispetto dei principi costituzionali, debba comunque sussistere, e possa ritenersi sufficiente, un grado inferiore di certezza, ottenuta comunque sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC; 10 ottobre 2012 Alessio c. FIGC). In particolare il Collegio ritiene che, come già osservato in precedenti lodi, “tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l’organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.” ( cfr. lodo Alessio / FIGC) Alla luce di ciò si tratta di verificare in questo arbitrato, attraverso l’ esercizio del potere di revisione dei fatti controversi, se gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere, secondo lo standard probatorio enunciato, la integrazione dei presupposti per l’affermazione di responsabilità dell’istante. Sul piano dell’ acquisizione e della valutazione degli elementi probatori, con più specifico riferimento ai criteri di valutazione della chiamata in correità, e del contrasto tra dichiaranti (nel caso di specie tra quanto dichiarato dal Gervasoni , dal Locatelli e dallo stesso Nassi laddove l’odierno istante ha negato quanto riferito dal Gervasoni sul fatto che il contatto con il giocatore dell’Ancona Mastronunzio fosse stato ottenuto grazie a Nassi ), il Collegio osserva che la circostanza che vada condivisa la posizione manifestata dalla giurisprudenza e fatta propria Federazione volta a ritenere la “niente affatto obbligata permeabilità” del’ordinamento sportivo rispetto alle norme dell’ordinamento generale, non impedisce al giudice sportivo, nel formare il proprio libero convincimento, di tenere presenti norme e principi propri dell’ordinamento processual- penalistico e orientamenti elaborati dalla giurisprudenza ordinaria, in particolare quando ciò consenta il sostanziale rispetto dei principi costituzionali secondo quanto sopra osservato. Il Collegio, in merito ai temi sopra ricordati, ritiene di dover tenere presenti le disposizioni di cui all’art. 192 c.p.p., secondo cui le chiamate in correità vanno valutate “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità” e dell’art. 195 c.p.p., che, per l’utilizzabilità della testimonianza indiretta prevede che se “il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre”, introducendo così una cautela nell’uso delle testimonianze . Il Collegio ritiene che tali regole siano da applicare al giudizio disciplinare sportivo con la dovuta ponderazione proprio per la segnalata autonomia dell’ordinamento sportivo, ma che non per questo siano eludibili poiché esse sono chiara espressione del principio secondo il quale i diritti fondamentali della persona possono essere sacrificati solo qualora la pretesa punitiva, penale o disciplinare che sia, risulti sostenuta da idonei elementi di prova e possa essere contrastata dell’accusato con l’esercizio di una congrua attività difensiva. Anche sotto questo profilo si richiamano le considerazione svolte nel citato lodo Fontana / FIGC , secondo il quale “il regime di formazione,acquisizione e valutazione della prova…deve comunque e sempre essere ispirato a criteri (se non di certezza oltre ogni ragionevole dubbio o di rigoroso rispetto di precise fasi e modalità di formazione ed acquisizione) almeno di ragionevolezza, plausibilità e verisimiglianza, oggettività specificità non apoditticità e riscontrabilità”, Dunque la chiamata in correità, secondo il Collegio, per assurgere a elemento probatorio decisivo deve essere corroborata da qualche elemento di riscontro, oggettivo o soggettivo, o provenire da soggetto da elevata e indiscutibile attendibilità, e va comunque considerata con particolare cautela laddove la prova a carico dell’accusato scaturisca da affermazioni riferite de relato . Alla luce di tali orientamenti, dunque, il Collegio ha proceduto all’esame del presente caso. Deve innanzi tutto osservarsi che un tentativo di manipolazione sia stato commesso in relazione alla gara in esame sotto il profilo del verificarsi di contatti fra vari giocatori delle due squadre volti ad alterare il risultato finale, contatti che non sono contestati. Tuttavia si ritiene di dover giungere alla conclusione che non sia raggiunto un grado di ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito in particolare da parte del Nassi. Infatti, pur senza dubitare della buona fede delle dichiarazioni del Gervasoni in merito alla circostanza che il Nassi fosse presente alle riunioni come partecipante alla combine , si ritiene che sulla base del materiale probatorio acquisito a carico del Nassi non possa raggiungersi una ragionevole certezza sulla effettiva partecipazione e quindi colpevolezza dell’odierno istante alla luce di una serie di considerazioni. Il Collegio ritiene cioè che non si possa non solo raggiungere la certezza assoluta della commissione dell’illecito e il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma neanche quel grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che consenta di acquisire la ricordata ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. Si tratta, ovviamente, di una valutazione che il Collegio ritiene di poter svolgere, in diverso avviso rispetto agli organi di giustizia federale, pur se si è in presenza di elementi che, sempre a giudizio del Collegio, hanno condotto in modo non abnorme ed irrazionale alle diverse conclusioni che si leggono nelle decisioni endofederali. Il Collegio ha valutato un quadro che tiene conto dell’esistenza di eventuali riscontri, oggettivi o soggettivi, degli elementi di accusa e che tiene conto del grado di specifica attendibilità del ricordo del Gervasoni medesimo, anche in considerazione della circostanza che egli nel contesto delle indagini svolte in varie sedi sul c.d. “calcio – scommesse”, ha reso dichiarazioni su molteplici circostanze ed eventi (ha infatti nel complesso riferito su oltre 60 partite), cosicché tali dichiarazioni richiedono un vaglio proprio perché è ragionevole ritenere che il numero e la distanza nel tempo dei fatti riferiti possano talvolta determinare ricostruzioni non del tutto esatte nei particolari. Va al riguardo precisato che il Collegio non ritiene di dover esprimere valutazioni di ordine generale sulla credibilità del Gervasoni, personaggio centrale nelle complesse vicende disciplinari e processuali legate al c.d. “calcio-scommesse”; infatti , fermo restando che ogni valutazione al riguardo sarebbe certamente opinabile giacché le numerosissime dichiarazioni etero e autoaccusatorie rese dal Gervasoni dinanzi all’Autorità giudiziaria penale e davanti agli organi disciplinari della FIGC hanno trovato talora pieni riscontri e conferme e in altre occasioni smentite, cosicché non è possibile ritenere a priori la piena attendibilità o inattendibilità delle medesime, va comunque considerato che non appare opportuno né possibile esprimere valutazioni generali di tipo soggettivo in merito alla personalità e alla credibilità del Gervasoni perché sul piano metodologico la valutazione del giudicante non può essere soggettiva e generalizzata ma deve essere oggettiva e puntuale, deve cioè riguardare i singoli e specifici fatti oggetto del giudizio e i singoli elementi probatori letti in un quadro complessivo e coerente. Dunque il Collegio ritiene che vadano prese in considerazione non la (presunta) personalità del dichiarante per dedurne la fondatezza o meno delle accuse di volta in volta dirette ad altri soggetti, bensì vadano esaminate le singole dichiarazioni, relative ad ogni specifico caso, e valutate alla luce degli ulteriori elementi probatori o indizianti acquisiti al medesimo giudizio, con una prudente applicazione dei generali principi recati dall’ordinamento e dalla giurisprudenza processualpenalistici, nella misura in cui essi siano funzionali al rispetto dei principi costituzionali sopra ricordati. In sostanza il Collegio ritiene che l’insieme di circostanze, idonee a determinare incertezza sulla ricostruzione dei fatti e in particolare sulla partecipazione alla combine del Nassi , faccia venir meno l’esistenza dello standard probatorio necessario per la condanna disciplinare a titolo di illecito sportivo. Va comunque sottolineato che l’insieme degli elementi accusatori rinvenibili nei confronti del Nassi , considerate anche le circostanze dedotte negli scritti difensivi della Federazione, costituiscono elementi di rilievo non trascurabile cosicché la decisione impugnata, pur se non condivisibile e quindi meritevole di riforma per i motivi sopra illustrati, non appare connotata da superficialità, illogicità, o mancanza di motivazione . Ritiene infatti il Collegio che il giudice federale, letti gli atti processuali, abbia invece semplicemente esercitato in modo difforme da quello oggi seguito dal TNAS il proprio potere-dovere di pronunciarsi sulla base del libero convincimento . In sostanza e riassumendo, pur senza tacere che le affermazioni del Gervasoni non sono prive di verosimiglianza, il che ha determinato il non irrazionale orientamento degli organi federali di giustizia, tuttavia il Collegio, diversamente opinando, ritiene di non poter ritenere raggiunta una ragionevole certezza circa la responsabilità del sig. Nassi nell’illecito sportivo. I menzionati contatti, peraltro, se non sono in grado di supportare la più grave accusa di illecito sportivo ex art. 7, comma 1, del C.G.S., sono certamente idonei a configurare, a carico del Nassi , una condotta che ha violato l’obbligo che incombeva certamente sull’odierno istante di denuncia senza indugio alla Procura Federale dei fatti di cui era venuto a conoscenza , previsto dall’art. 7 comma 7 del C.G.S. 4. Riassuntivamente, l’odierno istante, in riforma dell’impugnata decisione della Corte di Giustizia Federale, deve essere prosciolto dall’accusa di illecito sportivo per la gara in esame ANCONA - MANTOVA del 30 maggio 2010, in relazione alla quale va tuttavia riconosciuto responsabile di omessa denuncia ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., essendo egli venuto meno all’obbligo di informare senza indugio la Procura Federale dei fatti rilevanti a sua conoscenza. Sul piano sanzionatorio, attesa la minore gravità dei comportamenti ascrittigli in questa sede appare congrua ed equa una riduzione della sanzione a carico del Nassi a quindici mesi di squalifica, dedotto il periodo già scontato, sanzione che a parere del Collegio tiene conto di tutte le circostanze , della peculiarità del caso e preserva il fondamentale principio della necessaria proporzionalità, omogeneità ed afflittività della sanzione non disgiunto da quello della funzione anche rieducativa della stessa . . D. Sulle spese 1. A parere del Collegio, considerata la natura delle questioni dedotte nel presente arbitrato , sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, sono posti a carico di entrambe le parti, nella misura di 2/3 a carico dell’istante Maurizio Nassi e della FIGC nella misura di 1/3 , ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate , considerata la complessità delle questioni dedotte, in € 6000,00 ( seimila ) . P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. in parziale accoglimento dell’istanza proposta in data 14 settembre 2012 ( prot. 2379 – 653 ) dal Sig. Maurizio Nassi , riduce la sanzione irrogata dalla Corte di Giustizia Federale a carico della parte istante, ai sensi dell’art.7, comma 7 del CGS, a mesi 15 ( quindici ) di squalifica, dedotto il periodo già scontato; 2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda; 3. dispone l’integrale compensazione delle spese di lite; 4. pone a carico dell’istante Sig. Maurizio Nassi nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 , con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 5. pone a carico dell’istante Sig. Maurizio Nassi nella misura di 2/3 e della FIGC nella misura di 1/3 il pagamento dei diritti amministrativi; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso all’unanimità, in Roma, in data 9 aprile 2013, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Aurelio Vessichelli F.to Marcello de Luca Tamajo F.to Guido Cecinelli
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