COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 21.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 3/ 3/2013 ROCCABERNARDA A.S.D. – COTRONEI 1994

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 126 DEL 21.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 3/ 3/2013 ROCCABERNARDA A.S.D. - COTRONEI 1994 Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.120; letto il reclamo con il quale la società Cotronei 1994 ha chiesto di fare giustizia per avere nelle fila della società Roccabernarda partecipato il giocatore Calzone Nicola nato il 16.8.1994 non avente titolo in quanto in difetto di tesseramento poichè la lista sarebbe stata sottoscritta dal legale rappresentante della società Verzina Francesco inibito fino al 12.12.2012 e, pertanto, impedito a sottoscriverla; accertato che alla gara Roccabernarda - Cotronei 1994 del 3.03.2013 ha effettivamente partecipato il giocatore Calzone Nicola nato 16.08.1994; rilevato che il reclamo della società Cotronei 1994 avverso la regolarità per posizione irregolare del calciatore Calzone Nicola verte sulla validità o meno del tesseramento del citato giocatore; rilevato, altresì, che l'ufficio tesseramento, ai sensi dell'art. 42 comma 1 lett.a) delle N.O.I.F. ha revocato con raccomandata del 15.03.2013 spedita alla società Roccabernarda il tesseramento del giocatore Calzone Nicola nato il 16.08.1994; ritenuto, infine, che detta revoca ai sensi dell'art.42 non ha efficacia retroattiva ma soltanto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento a mezzo raccomandata a.r. e che, pertanto, alla data di svolgimento della gara 3.03.2013 la posizione del giocatore Calzone Nicola è da considerarsi a tutti gli effetti regolare; delibera 1) rigettare il reclamo e incamerarsi la relativa tassa; 2) confermare il risultato acquisito sul campo ROCCABERNARDA – COTRONEI 1994: 1 - 1; 3) trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine all'adozione degli ulteriori provvedimenti.
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