COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.105 della Società A.S.D. VILLA SAN GIUSEPPE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.123 del 14.3.2013 (squalifica dei calciatori CALAFIORE Antonio e PIZZIMENTI Maurizio fino al 13/5/2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 26.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.105 della Società A.S.D. VILLA SAN GIUSEPPE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.123
del 14.3.2013 (squalifica dei calciatori CALAFIORE Antonio e PIZZIMENTI Maurizio fino al 13/5/2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua per la seduta del 22 aprile 2013;
P.Q.M.
rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 22 APRILE 2013.
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