COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.106 della Società AGS. D. SORIANO 2010 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.126 del 21.3.2013 (squalifica del calciatore NESCI Vincenzo per CINQUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 26.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.106 della Società AGS. D. SORIANO 2010
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.126
del 21.3.2013 (squalifica del calciatore NESCI Vincenzo per CINQUE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dalla lettura del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice
Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta al calciatore Sig.Nesci Vincenzo dell’AGS.D. Soriano 2010 appare eccessiva rispetto
alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti allo stesso;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Sig. NESCI Vincenzo dell’AGS.D. Soriano 2010 a TRE
giornate e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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