COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.101 della Società ASD PRO EMILIANO VILLAPIANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.31SGS del 28.2.2013 (omologazione risultato della gara del 13/2/2013 F.Schicchitano/Cesarini – Pro Emiliano Villapiana).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 26.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.101 della Società ASD PRO EMILIANO VILLAPIANA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.31SGS del 28.2.2013 (omologazione risultato della gara del 13/2/2013 F.Schicchitano/Cesarini – Pro Emiliano Villapiana). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA Omissis P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.Pro Emiliano Villapiana in prima istanza, disponendo l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale impugnata dalla reclamante stessa e la trasmissione degli atti alla Delegazione Distrettuale di Rossano per quanto di competenza in ordine alla omologazione della gara con il risultato acquisito in campo (Scicchitano M.Cesarini – AS Pro Emiliano Villapiana 4-1).
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