COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 04.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/ 3/2013 GRIMALDI – APRIGLIANO CALCIO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 04.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/ 3/2013 GRIMALDI - APRIGLIANO CALCIO Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al comunicato ufficiale n.126; letto il reclamo con il quale l'Aprigliano ha chiesto infliggersi alla società Grimaldi la punizione sportiva della perdita della gara o la ripetizione della stessa per non essersi svolta regolarmente causa il comportamento mantenuto dai dirigenti della società Grimaldi, nonchè la revoca o la riduzione della squalifica inflitta ai propri giocatori; lette le controdeduzioni della società Grimaldi, nonchè le ulteriori deduzioni alle stesse proposte dall'Aprigliano; letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta: che al 43º del primo tempo il dirigente della società Grimaldi, Sig, Repole Nicola veniva allontanato dal terreno di gioco per avere rivolto reiteratamente all'indirizzo dell'arbitro frasi offensive ed alla fine del primo tempo, all'interno del tunnel che porta agli spogliatoi colpiva, al loro passaggio, i giocatori della società avversaria con pugni e schiaffi; che, in particolare, il Sig. Repole colpiva con un pugno all'occhio il n.10 dell'Aprigliano Garrubba Matteo; che il n.4 dell'Aprigliano Del Morgine Giacomo nell'intento di difendere il proprio compagno di squadra tentava di colpire il Sig. Repole Nicola senza riuscirvi per l'intervento dei propri compagni, mentre, nello stesso frangente, l'Assistente Arbitrale della società Grimaldi, Sig. Ciddio Giovanni, colpiva alcuni giocatori dell'Aprigliano Calcio con la bandierina; che il n.10 dell'Aprigliano Calcio, Garrubba Matteo, lanciava, colpendolo sul petto, la borsa porta borracce ad un soggetto qualificatosi Presidente Onorario del Grimaldi; che, a questo punto, l'arbitro richiedeva l'intervento della forza pubblica; che il secondo tempo aveva inizio con 15 minuti di ritardo e che prima dell'inizio l'arbitro comunicava il provvedimento di allontanamento dal terreno di gioco a carico dei Sigg. Del Morgine Andrea, calciatore n. 4 della società Aprigliano Calcio, Garrubba Matteo calciatore n. 10 della società Aprigliano Calcio e Ciddio Giovanni, Assistente Arbitrale della società Grimaldi, responsabili dei fatti sopra descritti; che successivamente al 26º del secondo tempo veniva allontanato il dirigente della società Aprigliano Sig. Curcio Antonio, per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; considerato, alla luce dei fatti per come riscontrati dagli atti ufficiali, che il comportamento senza dubbio censurabile dei dirigenti della società Grimaldi non è da ritenersi tale da inficiare il regolare svolgimento della gara, ne tantomeno può essere invocata dalla società Aprigliano Calcio la sussistenza della menomazione del potenziale atletico atteso che il proprio calciatore Garrubba Matteo non veniva sostituito ma veniva espulso dall’arbitro alla fine del primo tempo, a seguito delle intemperanze sopra menzionate; rilevato che con il comunicato ufficiale n. 126 sono stati già assunti i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati per quanto sopra riportato; visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S.; delibera 1) rigettare il reclamo ed addebitarsi la relativa tassa; 2) omologare il risultato acquisito sul campo: GRIMALDI - APRIGLIANO 2 - 0; 3) infliggere alla società GRIMALDI l'ammenda di € 500,00 e DIFFIDA.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it