• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 10.04.2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.107 della Società U.S.BIVONGI PAZZANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.123
del 14.3.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 23/2/2013 Bivongi Pazzano – Filogaso con il punteggio di 0-3,
ammenda di € 300); e avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n.116 del 28.2.2013 (squalifica del calciatore VALENTI Gianfranco per SEI gare, squalifica del
calciatore FURFARO Rocco Alessandro per OTTO gare, inibizione del dirigente MALATESTA Claudio fino al 28/4/2913,
inibizione del dirigente CHIERA Angelo fino al 20/3/2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 10.04.2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.107 della Società U.S.BIVONGI PAZZANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.123
del 14.3.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 23/2/2013 Bivongi Pazzano - Filogaso con il punteggio di 0-3,
ammenda di € 300); e avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n.116 del 28.2.2013 (squalifica del calciatore VALENTI Gianfranco per SEI gare, squalifica del
calciatore FURFARO Rocco Alessandro per OTTO gare, inibizione del dirigente MALATESTA Claudio fino al 28/4/2913,
inibizione del dirigente CHIERA Angelo fino al 20/3/2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
preliminarmente deve dichiararsi parzialmente inammissibile il reclamo, nella parte relativa ai provvedimenti sanzionatori nei
confronti dei tesserati del Bivongi, contenuti nella delibera del Giudice Sportivo di cui al C.U. n°116 del 28.2.2013, in quanto
proposto con racc. del 20.3.2013, ben oltre il termine perentorio di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del C.U., imposto
dall'art. 38, comma 2, del CGS.
Va invece esaminata l'impugnazione avverso il provvedimento del GS di cui al C.U. n°123 del 14.3.2013, ovvero le sanzioni della
punizione sportiva della perdita della gara e dell'ammenda a carico della società Bivongi, verificando se sussistessero le giuste
ragioni per consentire all'arbitro di adottare il provvedimento di sospensione della gara al 34' del 2° T.
Il direttore di gara ha scritto in referto di aver temuto per la propria incolumità fisica, anche perché non era presente la forza pubblica,
e di aver deciso di sospendere l'incontro in quanto non era nelle condizioni psicofisiche per continuare a dirigere, sia per un forte
dolore al braccio - a seguito di spinte e strattonamenti da parte dei calciatori del Bivongi, in occasione delle proteste seguite alla
concessione del secondo calcio di rigore - sia perché a suo avviso non vi erano, dopo diversi tentativi di riprendere la gara, le
oggettive condizioni minime per poter portare a termine l'incontro con serenità di giudizio.
Ha ammesso di aver avuto timore di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori del Bivongi, che avevano perso
totalmente la serenità e la lucidità, ed ha aggiunto di aver visto un tifoso del Bivongi entrare in campo per aggredirlo, fermato da un
dirigente del Bivongi, ed altri due tifosi tentare di scavalcare la recinzione, e di essere stato insultato e minacciato da estranei non
autorizzati a stare sul terreno di gioco, all'uscita dal campo.
La reclamante ha evidenziato, invece, una serie di contraddizioni tra il referto arbitrale e quello del commissario di gara, il quale ha
dichiarato che l'arbitro ha inteso sospendere la partita a seguito delle vivaci proteste e delle minacce subite dai giocatori del Bivongi,
tali da fargli perdere la necessaria serenità indispensabile per continuare a dirigere la partita.
Si legge nel referto del commissario di gara: “ho solo potuto vedere le vivaci proteste dei giocatori del Bivongi, ma posso affermare
di non aver visto nessuno menar le mani o porre in essere gesti violenti nei confronti dell'arbitro. Credo che quanto successo rientri
nelle consuetudini dinamiche di ogni domenica pomeriggio, nulla di particolarmente rilevante o allarmante”.
E, ancora, riguardo al comportamento del pubblico: “Il pubblico ha avuto un comportamento nella norma fino alla fine della partita ed
anche dopo i fatti successi nel campo, con contestazione nella norma”.
Sentito telefonicamente l’arbitro ha dichiarato di non aver subito atti di violenza, a parte lo strattonamento al braccio, e di non aver
adottato provvedimenti disciplinari per il timore delle conseguenze, anche per l’assenza della forza pubblica, intervenuta solo
successivamente.
A parere della commissione non sussistevano quelle condizioni oggettive di impossibilità di proseguire l'incontro richieste dalla
giurisprudenza sportiva per poter giustificare un provvedimento di sospensione della gara.
Emerge che il direttore di gara non ha posto in essere tutti i tentativi necessari per riportare l'ordine, mostrando un timore soggettivo,
non scaturito da una oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo, nella parte relativa alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n°116 del 28.2.2013;
in parziale accoglimento del reclamo avverso il deliberato del GST di cui al C.U.123 del 14.3.2013, revoca la punizione sportiva della
perdita della gara Bivongi Pazzano – Filogaso del 23.2.2013, impugnata dalla reclamante, e dispone la ripetizione della stessa e la
trasmissione degli atti al Comitato Regionale Calabria per quanto di competenza;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.107 della Società U.S.BIVONGI PAZZANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.123
del 14.3.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 23/2/2013 Bivongi Pazzano – Filogaso con il punteggio di 0-3,
ammenda di € 300); e avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n.116 del 28.2.2013 (squalifica del calciatore VALENTI Gianfranco per SEI gare, squalifica del
calciatore FURFARO Rocco Alessandro per OTTO gare, inibizione del dirigente MALATESTA Claudio fino al 28/4/2913,
inibizione del dirigente CHIERA Angelo fino al 20/3/2013)."