COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 10.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.108 della Società AS BELVEDERE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 7.3.2013 ( omologazione risultato della gara del 16/2/2013 Belvedere – Brutium Cosenza 2 – 3 acquisito sul campo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 10.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.108 della Società AS BELVEDERE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 7.3.2013 ( omologazione risultato della gara del 16/2/2013 Belvedere - Brutium Cosenza 2 - 3 acquisito sul campo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che la reclamante invoca la sussistenza di un errore scusabile nel versamento della tassa di reclamo, sia per l'importo versato, peraltro superiore a quello dovuto, che per il c/c di destinazione, quello della Commissione Disciplinare anziché del Giudice Sportivo; che il Giudice sportivo ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi diversi, e precisamente ai sensi dell'art.46, comma 1, CGS, per il mancato rispetto del termine di versamento della tassa - la società avrebbe dovuto versare la tassa prescritta per il reclamo entro il settimo giorno successivo alla disputa della gara - senza entrare nel merito dell'errore nel versamento; che a parere della commissione il giudice sportivo ha correttamente applicato la norma speciale, di cui all’art.46 CGS prevista per i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento della gara di cui all’art.29, commi 2 e 3, CGS nei campionati in ambito Regionale della LND; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it