COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 10.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.109 della Società POL. D. ALBI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 54 del 14.3.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 10/3/2013 Albi – Taverna con il punteggio di 0-3, ammenda di € 100,00, squalifica del campo di giuoco per DUE gare, squalifica del calciatore DARDANO Nicola per TRE gare, squalifica del calciatori AMELIO Daniele, BEVACQUA Marco, CENTOLA Mauro, DARDANO Roberto per QUATTRO gare, squalifica del massaggiatore FRATTO Carlo fino al 15 GIUGNO 2013, inibizione dei dirigenti COREA Dino e DARDANO Domenico fino al 15 GIUGNO 2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 10.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.109 della Società POL. D. ALBI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 54 del 14.3.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 10/3/2013 Albi – Taverna con il punteggio di 0-3, ammenda di € 100,00, squalifica del campo di giuoco per DUE gare, squalifica del calciatore DARDANO Nicola per TRE gare, squalifica del calciatori AMELIO Daniele, BEVACQUA Marco, CENTOLA Mauro, DARDANO Roberto per QUATTRO gare, squalifica del massaggiatore FRATTO Carlo fino al 15 GIUGNO 2013, inibizione dei dirigenti COREA Dino e DARDANO Domenico fino al 15 GIUGNO 2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA nell'impugnare tutte le sanzioni comminate dal giudice sportivo in conseguenza del referto arbitrale, la società reclamante contesta in particolare il provvedimento di sospensione della gara adottato dall'arbitro al 25' del 2° t., originato dai disordini descritti in referto, causati dalle proteste di calciatori e dirigenti dell'Albi per il mancato intervento arbitrale su un presunto fallo di gioco ai danni di un calciatore dell'Albi, nell'area di rigore avversaria. Oltre a contestare la veridicità di gran parte degli episodi riferiti dall'arbitro, la reclamante nega la sussistenza delle condizioni oggettive di impossibilità di proseguire l'incontro richieste per poter giustificare il provvedimento di sospensione della gara. L'arbitro descrive un clima minaccioso che si era creato, nonostante la presenza dei Carabinieri, per cui riteneva non più possibile proseguire l'incontro e, convocato per rendere gli opportuni chiarimenti davanti a questa commissione, ha confermato il referto, ribadendo che non vi erano le condizioni per proseguire la gara, per essere stato gravemente minacciato dai tesserati dell'Albi indicati in rapporto. Ha precisato che, aldilà degli spintoni ricevuti dall'assistente arbitrale, tesserato della Soc.Albi, nessuno dei calciatori ha commesso ai suoi danni atti di violenza, limitandosi alle minacce verbali e che prima di rientrare negli spogliatoi, accompagnato dai carabinieri, ha fischiato la fine della gara. Sulle base delle risultanze ufficiali, ritiene la commissione che non sono emerse condizioni oggettive di impossibilità a proseguire la gara, tali da giustificarne la sospensione, né tantomeno l'arbitro ha posto in essere tutti i tentativi necessari per riportare l'ordine, quali adottare provvedimenti disciplinari, convocare i capitani per avvertirli del rischio di sospensione, palesando invece un timore soggettivo, non giustificato. Altro per gli incresciosi episodi verificatisi a fine partita, e per i fatti ascritti ai tesserati e alla società dell'Albi, con l'effetto che le relative sanzioni devono ritenersi congrue e devono essere confermate. P.Q.M. in parziale accoglimento, annulla la delibera impugnata nella parte in cui infligge la punizione sportiva della perdita della gara del 10.3.2013 Albi - Taverna per 0-3 ai danni dell'Albi; dispone la ripetizione della gara Albi – Taverna e la trasmissione degli gli atti alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per quanto di competenza; riduce la squalifica del campo di gioco della società Albi a una gara effettiva; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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