COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 10.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.111 della Società M.M. CLUB SPORT avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 SGS del 7.3.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 16/2/2013 MM Club Sport – Geos Sporting Trebisacce con il punteggio di 0-6).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 10.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.111 della Società M.M. CLUB SPORT avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 SGS del 7.3.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 16/2/2013 MM Club Sport – Geos Sporting Trebisacce con il punteggio di 0-6). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la società reclamante è stata sanzionata con la perdita della gara per 0-6 per avere schierato tre calciatori in età superiore a quella consentita per i campionati giovanissimi. Argomenta la reclamante che con il C.U. n.28 SGS del 13.2.2013 della Delegazione Distrettuale di Rossano, veniva indicata l'età minima di 12 anni anagraficamente compiuti, e per età massima i nati dal 1.1.1996; che i tre calciatori schierati erano tutti nati nell'anno 1997, come si evince dalla distinta; che con C.U. n.32 del 7.3.2013, veniva pubblicata una errata corrige indicando come età massima quella a partire dal 1.1.1998; che tale rettifica è avvenuta successivamente alla disputa della gara, in oggetto, avvenuta in data 16/2/2013; preso atto dell'errore, chiedeva l'annullamento della delibera impugnata, ma non la conferma del risultato acquisito sul campo, bensì di voler disporre la ripetizione della gara. Va rilevato che il Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile Scolastico della FIGC, per la stagione sportiva 2012/2013, indica nella categoria “Giovanissimi Calcio a Cinque”, anno di nascita 1998 e 1999, e che il Comitato Distrettuale non può derogare a tale sopraordinato provvedimento, dovendosi limitare a recepirlo. Dal resto il C.U. del Settore Giovanile dalla F.I.G.C. deve reputarsi conosciuto per effetto della pubblicazione e, usando l’ordinaria diligenza, la società reclamante avrebbe dovuto rendersi conto dell’errore di cui al comunicato della Delegazione Distrettuale di Rossano. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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