COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 16.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.114 della Società C.S. COMPRENSORIO LAZZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.126 del 21.3.2013 (squalifica calciatore MORABITO Alessandro per QUATTRO gare, squalifica dei calciatori IELO Gianluca e GRECO Paolo fino al 30/6/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 16.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.114 della Società C.S. COMPRENSORIO LAZZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.126 del 21.3.2013 (squalifica calciatore MORABITO Alessandro per QUATTRO gare, squalifica dei calciatori IELO Gianluca e GRECO Paolo fino al 30/6/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante impugna in toto il provvedimento di prime cure sostenendo che le sanzioni sono illegittime, immotivate, ingiuste ed eccessive in quanto scaturenti da una narrazione degli eventi sforniti di prova in quanto mai avvenuti. Ma i fatti sono stati narrati dall’arbitro nel suo rapporto di gara in maniera assolutamente puntuale e circostanziata per cui non può mettersi in dubbio che gli stessi si siano verificati e che le responsabilità dei calciatori debbano essere attribuite per come qualificate dal giudice di primo grado. Anche le sanzioni appaiono congrue; in particolare per Ielo che si è reso protagonista di una serie di minacce ed offese nonché di un tentativo di atto di violenza nei confronti dell’arbitro, e per Greco che, dopo aver minacciato e offeso l’arbitro, gli ha stretto il polso in maniera tale da provocargli dolore. Per tale ragione il reclamo va rigettato e le squalifiche confermate. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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