COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 16.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.115 della Società A.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.133 del 4.4.2013 (ammenda € 200,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 16.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.115 della Società A.S.D. LA SPORTIVA CARIATESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.133 del 4.4.2013 (ammenda € 200,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante si duole dell’ammenda irrogata in primo grado in quanto un proprio sostenitore - dopo aver rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro - sarebbe entrato abusivamente in campo. Sostiene nel merito che dal rapporto dell’arbitro non si desume, a maggior ragione trattandosi di un derby cittadino, a quale squadra il sostenitore appartenesse. In effetti l’episodio è riportato in rapporto in maniera assolutamente generica e lacunosa. Non viene indicato a quale squadra il sostenitore appartenga ma neanche come abbia lasciato il campo di gioco e quali dirigenti siano intervenuti. Per tale ragione il reclamo va accolto e la sanzione revocata. P.Q.M. accoglie il reclamo e annulla l’ammenda; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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