COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 11.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 26 – Reclamo A.S. ANDORA A.S.D. avverso la punizione sportiva di perdita della gara Andora A.S.D. – Don Bosco Vallecrosia del 17 marzo 2013 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 55 del 21.3.2013.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 11.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 26 - Reclamo A.S. ANDORA A.S.D. avverso la punizione sportiva di perdita della gara Andora A.S.D. - Don Bosco Vallecrosia del 17 marzo 2013 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 55 del 21.3.2013. L’arbitro della gara in epigrafe riferiva che al 30’ del 2° t. si scatenava, tra i calciatori delle due squadre, una rissa di breve durata; prima della ripresa del gioco il d.g. notava che un calciatore della società Don Bosco Vallecrosia era disteso per terra con un vistoso ematoma a uno zigomo senza aver potuto accertare la dinamica dei fatti; riferiva inoltre dell’’intervento delle forze dell’ordine e di un’autoambulanza. A quel punto l’allenatore della squadra della società Don Bosco Vallecrosia Daniele Ventura comunicava all’arbitro di non voler continuare il gioco, costringendolo a decretare la fine anticipata dell’incontro. Il Giudice Sportivo attribuiva la responsabilità dei fatti al comportamento delle due squadre e decideva di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara a entrambe le società. L’A.S. Andora A.S.D. ha impugnato Il provvedimento sanzionatorio sostenendo, nei gravami del reclamo, che la decisione assunta dall’arbitro di porre fine anticipata alla gara non era da attribuirsi alla rissa, come riportato sul frontespizio del referto, bensì all’esplicito rifiuto della società Don Bosco Vallecrosia di non continuare l’incontro. In giudizio è comparso, a sostenere l’istanza, il rappresentante del sodalizio assistito dal proprio difensore. La Società Don Bosco Vallecrosia non ha prodotto alcuna controdeduzione. Il reclamo merita l’accoglimento. Dall’attenta lettura degli atti emerge che non fu la rissa scatenatasi al 30’ del 2’ t. a indurre l’arbitro ad assumere l’anzidetta decisione, ma il rifiuto della società Don Bosco Vallecrosia di riprendere il gioco a causa del fatto violento di cui fu vittima il proprio calciatore. Devesi aggiungere che per porre fine anticipata a una gara a causa di una rissa, occorre che l’arbitro, non oggetto di nessuna violenza fisica o verbale, non sia stato in grado di sedarla con i mezzi che il Regolamento del Gioco del Calcio gli mette a disposizione. Appare del tutto palese dal referto arbitrale come, nel caso di specie, la rissa si fosse già esaurita ancor prima del fatto violento di cui fu vittima il calciatore della società Don Bosco Vallecrosia, talché l’arbitro fu costretto ad assumere la decisione di interrompere definitivamente la gara a seguito del rifiuto della società ospitata a continuarla. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra riportato, delibera di annullare la decisione del Giudice Sportivo in ordine all’irrogazione della punizione sportiva a entrambe le società e infligge tale sanzione alla società Don Bosco Vallecrosia soccombente col risultato di 3 – 0. La tassa reclamo, non versata, ed addebitata in conto va restituita.
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