COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 11.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 28 – Reclamo ASD Quinto avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di seconda categoria Quinto – Pro Sesto del 10 marzo 2013. C.U. n. 50 del 14.3.2013 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 11.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 28 - Reclamo ASD Quinto avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di seconda categoria Quinto - Pro Sesto del 10 marzo 2013. C.U. n. 50 del 14.3.2013 Delegazione Provinciale di Genova. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo dell’ASD Quinto nel quale si contesta il resoconto arbitrale rilevandone alcune inesattezze e imprecisioni tali da giustificare la richiesta di annullamento delle decisioni assunte dal Giudice Sportivo in ordine alla gara in epigrafe riportata; esaminato il referto e convocato l’arbitro in giudizio, questi ha ammesso di aver erroneamente riportato, quale sostituto del collaboratore arbitrale Davide Ducco, il nominativo del signor Andrea Masnata depennato dalla distinta prima dell’inizio della gara, non ricordandosi però di chi ha effettivamente assunto tali mansioni, confermando altresì che l’anzidetto Davide Ducco era subentrato al 14’ del s.t. al calciatore Matteo Conti; atteso che le inesattezze del resoconto non inficiano il giudizio di primo grado, che scaturisce dall’aver infranto la regola sei del Regolamento del Gioco del Calcio, che pone divieto a un calciatore già svolgente mansioni di collaboratore arbitrale (assistente di parte) di subentrare ad altro sostituito durante la gara; respinte le prove testimoniali allegate all’istanza (non consentite nel giudizio sportivo) e le contrarie eccezioni del sodalizio reclamante; per questi motivi rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa non versata e addebitata in conto.
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