COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 29 – Reclamo del calciatore Alessandro Novaresi avverso la propria squalifica fino al 17 aprile 2013. Gara A.N.P.I. Sport E. Casassa – Caperana del 29 marzo 2013 XVII Torneo Terre Toscane cat. Giovanissimi. C.U. n. 57 del 5.4.2013 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 18.04.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Prot. n. 29 - Reclamo del calciatore Alessandro Novaresi avverso la propria squalifica fino al 17 aprile 2013. Gara A.N.P.I. Sport E. Casassa - Caperana del 29 marzo 2013 XVII Torneo Terre Toscane cat. Giovanissimi. C.U. n. 57 del 5.4.2013 Delegazione Provinciale di Genova. Il reclamo proposto dal calciatore Alessandro Novaresi avverso il provvedimento di squalifica fino al 17 aprile 2013 apparso sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 5 Aprile 2013 non può essere esaminato nel merito perché appella una squalifica di durata inferiore al minimo impugnabile (art. 45 punto 3 C.G.S.). Trattasi di un supplemento di squalifica eccedente la durata del torneo fuori regione che il Giudice Sportivo della Delegazione Regionale Liguria ha ritenuto infliggere al calciatore sulla base di un telefax trasmesso dalla omologa Delegazione Provinciale di Siena con gli atti della gara riportanti i fatti. Tale documento non risulta tuttavia formulato in forma chiara perché la dicitura “in attesa di ulteriori provvedimenti che codesto G.S. vorrà prendere”, non appare esplicitamente riferito alla squalifica del calciatore ma all’inibizione dei tre dirigenti della società. Ciò consente, senza entrare nel merito dell’entità della sanzione, di annullare la decisione del Giudice Sportivo non essendo possibile, vista la brevità della squalifica, richiedere ed ottenere, in tempo utile, chiarimenti in merito dalla Delegazione Provinciale di Siena. In tal senso la Commissione Disciplinare delibera. La tassa reclamo versata va restituita.
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