COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/03/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società FULGOR APPIANO Camp. 3° categoria Gir. B Gara del 03-03-2013 tra Fulgor Appiano / Serenza Carroccio C.U. della Delegazione di Como datato 07-03-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/03/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società FULGOR APPIANO Camp. 3° categoria Gir. B Gara del 03-03-2013 tra Fulgor Appiano / Serenza Carroccio C.U. della Delegazione di Como datato 07-03-2013 La società FULGOR APPIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore PAGANI Matteo, sino al 28.02.2015, affermando che la decisione del GS sarebbe eccessiva per i fatti così come accaduti. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentito l’arbitro a chiarimenti, osserva : dal referto di gara e dai chiarimenti forniti dal direttore di gara emerge con tutta chiarezza che il calciatore PAGANI Matteo ha colpito al volto l’arbitro procurandogli un leggero dolore ed arrossamento della parte colpita. Al termine della gara inoltre lo stesso rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose. Pertanto, quanto dedotto dalla Fulgor Appiano non trova conferma nel referto dell’arbitro. Appare pacifica la gravità dei suddetti comportamenti. Tuttavia anche alla luce dei criteri abitualmente adottati da questa Commissione la sanzione comminata deve essere lievemente mitigata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al PAGANI Matteo fino al 31.03.2014. Dispone l’accredito della tassa se versata.
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