COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/03/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società DAIRAGO Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. A Gara del 08-03-2013 tra Dairago / Imoon C 5 C.U. n. 51 del CRL datato 14-03-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 28/03/2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo società DAIRAGO Camp. Calcio a 5 Serie D Gir. A Gara del 08-03-2013 tra Dairago / Imoon C 5 C.U. n. 51 del CRL datato 14-03-2013 La società DAIRAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore DELL’AERA Andrea sino al 11.03.2015, il calciatore LIDEO Gabriele sino al 08.05.2013, il calciatore PARRELLA Alessandro per due gare nonché ha comminato l’ammenda di euro 200,00, affermando che la decisione del GS sarebbe eccessiva per i fatti così come accaduti. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva : dal referto di gara emerge con tutta evidenza che il calciatore DELLl’AERA Andrea ha tenuto nei confronti del direttore di gara un comportamento di notevole gravità seppur di violenza limitata nella portata tanto che non ha causato allo stesso alcun dolore fisico. Pertanto la sanzione comminata allo stesso dal GS merita di essere mitigata. Meritano invece di essere confermate la squalifica comminata al calciatore LIDEO Gabriele e l’ammenda comminata alla società reclamante in relazione alla gravità dei fatti contestati e acclarati nel rapporto arbitrale. Da ultimo, si osserva che il reclamo promosso avverso la squalifica del calciatore PARRELLA Alessandro è inammissibile ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. A). Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al DELL’AERA Andrea fino al 31.03.2014 e dichiara inammissibile il reclamo proposto avverso la squalifica per due del calciatore PARRELLA, confermando per il resto le decisioni del GS Dispone l’accredito della tassa se versata.
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